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Anpal – Nuove regole, e requisiti, per lo Stato di disoccupazione


Ordine Informa

L’ANPAL ha pubblicato le indicazioni operative relative alla gestione dello stato di disoccupazione, così come regolato dal decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, che ha introdotto Reddito di Cittadinanza e Quota 100 e che è stato convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Con il decreto legge 4/2019 è stato reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione. A tal proposito l’Agenzia, attraverso la circolare n.1/2019 ha chiarito gli aspetti operativi della nuova normativa, già in vigore dallo scorso 30 marzo.

L‘articolo 4, comma 15-quater del d.l.n. 4/2019 prevede che “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.

Un’altra norma, l’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, considera disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Per fare chiarezza, Anpal spiega nella sua circolare che dal combinato disposto delle due norme risulta che sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.n. 917/1986.

Riguardo al limite di reddito, in caso di lavoro dipendente la soglia di riferimento è di 8.145 euro annui, mentre per il lavoro autonomo il limite è 4.800 euro annui.

Le persone che hanno i requisiti indicati sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell’accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).

Per la durata della disoccupazione si contano i giorni a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Per la disoccupazione di lungo periodo, ai fini del calcolo dei 12 mesi è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Mentre per il calcolo dei 6 mesi è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.

Nel calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID, con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).

(Fonte: Anpal)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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