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Solo il preavviso per fruire dei congedi


Ordine Informa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, d’intesa con il Ministero del Lavoro, nella nota n. 2414/2022,  in cui  illustra il nuovo sistema sanzionatorio introdotto al T.U maternità dal D.Lgs n. 105/2022, spiega che,  in merito alla fruizione dei congedi di maternità e paternità da parte dei dipendenti , il datore di lavoro può  pretendere il rispetto del preavviso nei termini di legge, ma non può  fare  obiezioni alla richiesta del lavoratore di fruire di permessi o congedi, pena l’essere accusati di «ostacolare l’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro» e incorrere in una sanzione che può arrivare all’arresto. E se il parto è anticipato, non si può pretendere neanche il preavviso. Per fare un esempio, in caso di  congedo a favore dei papà dipendenti, che dal 13 agosto obbliga tutti i lavoratori dipendenti, compresi domestici e agricoli a termine, ad astenersi dal lavoro per 10 giorni tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la data presunta del parto, il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio di tale diritto di assenza sono puniti con la sanzione da 516 a 2.582 euro e impediscono al datore di lavoro di conseguire la certificazione della parità di genere o di altre analoghe certificazioni previste da regioni e province autonome. L’INL aggiunge che «non può ritenersi di ostacolo la richiesta del datore di lavoro di fruire il congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva».

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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