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Sistemi di controllo dei lavoratori- chiarimenti INL


Ordine Informa

L’INL, con la nota n. 2572/2023, fornisce indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione dei sistemi di videosorveglianza . Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti in azienda in quanto la procedura autorizzata pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.
La mancanza di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo non possono essere sostituite dall’eventuale consenso dei singoli lavoratori poiché il bene giuridico tutelato dalla disposizione ha natura collettiva e non individuale.

L’iinstallazione sarebbe illegittima e il datore di lavoro penalmente responsabile.
L’Inl precisa, inoltre, che la disciplina vale anche per rider e co.co.co. di terza generazione, ma non per i volontari.

Se tale accordo sindacale non è raggiunto, l’azienda può far ricorso alla seconda modalità: richiesta di autorizzazione all’ispettorato.
Per le aziende multi-localizzate la nota chiarisce che le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali –  possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente che emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima; nel caso invece di imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, le stesse potranno stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Poiché l’art. 4 della L. n 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori in forza per le fattispecie di nuove aziende con assunzioni successive all’istallazione dell’impianto la nota chiarisce che:

  • le aziende di nuova costituzione che al momento della presentazione dell’istanza non hanno in forza lavoratori e prevedono di effettuare assunzioni al momento dell’avvio dell’attività potranno presentare l’istanza di autorizzazione indicando nel modello il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività;
  • le aziende già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori e che devono procedere ad assunzioni di personale potranno presentare istanza in un momento successivo, ma dovranno produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.

Per quanto concerne i sistemi di geo localizzazione (GPS) ,  l’INL  chiarisce che gli stessi dovranno essere configurati in modo da: escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare,  i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali ; prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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