Skip to main content

Rimborsi Iva, garanzia selettiva


Fisco

Per i rimborsi Iva d’importo superiore a 15 mila euro, la garanzia patrimoniale sarà obbligatoria solo per i soggetti a rischio: contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività e contribuenti destinatari di avvisi di accertamento nei due anni precedenti. Tutti gli altri potranno, invece, scegliere tra la prestazione della garanzia e il visto di conformità rinforzato (che sarà esteso anche all’istanza di rimborso trimestrale). E’ quanto emerge dal testo dell’art. 38-bis del dpr 633/72, come riformulato dallo schema di dlgs di semplificazione fiscale varato dal governo venerdì scorso. Il provvedimento prevede che i rimborsi Iva, sia annuali che trimestrali, entro la soglia di 15 mila euro saranno erogati senza alcuna garanzia, né onere documentale aggiuntivo. Sarà quindi triplicato il limite dei rimborsi liberi, attualmente di 5.147 euro. In proposito, uno dei dubbi generati dalla lettura della nuovo articolo riguarda la portata del limite, se cioè si tratterà ancora di un tetto massimo concernente, cumulativamente, tutti i rimborsi Iva richiesti dal contribuente con riferimento all’anno d’imposta, come ritenuto dal ministero delle finanze in relazione alla normativa vigente, oppure si applicherà a ciascuna richiesta di rimborso, come parrebbe desumersi dalla nuova disciplina.

Rimborsi con obbligo di garanzia. Per quanto riguarda i rimborsi di importo superiore a 15 mila euro, dall’esame congiunto delle disposizioni dei commi 3 e 4 del nuovo art. 38-bis si desume che saranno erogati previa prestazione di garanzia (fideiussione, cauzione in titoli pubblici, ecc.) se richiesti da soggetti che si trovano in situazioni a rischio, vale a dire:
– da soggetti che esercitano l’attività da meno di due anni (escluse le start up di cui all’art. 25 del dl n. 179/2012);
– da soggetti ai quali, nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza fra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie percentuali sul dichiarato (10%, 5% o 1%), decrescenti in rapporto a determinate scaglioni di dichiarato;
– da soggetti che richiedono il rimorso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività (si dovrà chiarire se rilevano o meno i crediti riportati da anni precedenti).
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X