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Riforma dello Sport- Per i volontari certificato casellario consigliato ma non obbligatorio


Ordine Informa

Il nuovo status di lavoratore sportivo, introdotto dalla Riforma, porta con sé l’obbligo di rispetto della normativa antipedofilia .Difatti, il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori. Il datore di lavoro dovrà richiedere il certificato antipedofilia, precisando che:

l’obbligo insorge all’atto dell’instaurazione del rapporto, sia esso di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, sia di lavoro autonomo;

· il certificato non dovrà essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso. Questo soprattutto laddove i rapporti siano continuativi nel tempo. Nel caso in cui vi fosse interruzione dello stesso per un periodo più o meno prolungato è consigliato l’inoltro di una nuova richiesta;

· la modulistica da utilizzare per il rilascio del certificato è reperibile presso la competente procura della repubblica;

· la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro che deve essere espressamente delegato da ciascun lavoratore minore;

· nel caso di ASD e SSD, essendo esenti da imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, copie, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni, ecc…) il costo è limitato ai soli diritti.

Tuttavia trattasi di adempimenti connessi ad un rapporto di lavoro, in qualsiasi forma, ma comunque nascente da un contratto di lavoro. Questa fattispecie si realizza solo se la prestazione è a titolo oneroso; quindi nell’ambito delle prestazioni di lavoro sportivo volontario non configurandosi un rapporto di lavoro non sorge l’obbligo di richiesta da parte dell’Asd o della Ssd, o altra organizzazione, del certificato antipedofilia. In tal senso si è espresso chiaramente il Ministero di Grazia e Giustizia già nel 2014, escludendone l’obbligo e parlando di “datore di lavoro” in senso stretto e restrittivo, quindi nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Ciò non toglie che se il rapporto è di natura continuativa e prevede un contatto diretto con i minori, la richiesta del certificato antipedofilia è comunque consigliato. In tutti i casi, nelle more dell’ottenimento del certificato questo potrà essere sostituito da una autocertificazione rilasciata direttamente dal lavoratore sportivo.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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