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Retribuzione adeguata per i contratti di prossimità


Ordine Informa

Il Tribunale di Napoli con la sentenza 1751/2024 del 7 marzo fissa i paletti entro i quali può essere applicato l’accordo di prossimità. In particolare viene stabilito che il contratto di prossimità non può derogare ai trattamenti previsti dal CCNL se manca un reale collegamento tra la deroga e la riorganizzazione del lavoro e, in ogni caso, la riduzione retributiva deve tenere conto della necessità di rispettare l’articolo 36 della Costituzione. Inoltre, l’effetto erga omnes dell’accordo di prossimità sussiste solo se viene siglato da un’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa. Nella controversia insorta , il datore di lavoro applicava ai dipendenti, compreso quello coinvolto nel giudizio, un contratto collettivo nazionale (commercio Confsal) integrato da un accordo collettivo aziendale di prossimità siglato dalle stesse associazioni firmatarie del contratto nazionale. Tale accordo aveva lo scopo di «garantire una maggiore occupazione, una fase di avviamento aziendale più agevole e la qualità del CCNL» e, sulla base di tale finalità, prevedeva alcune deroghe in materia retributiva. Il Tribunale ha riconosciuto la validità della pretesa creditoria del lavoratore, partendo dalla considerazione che il contratto collettivo nazionale applicato sarebbe «carente del requisito della rappresentatività» Il Tribunale ha confrontato poi la retribuzione applicata con quella che sarebbe spettata sulla base di un CCNL firmato da soggetti dotati di rappresentatività, arrivando alla conclusione che tra i due valori (tenendo conto di parametri omogenei) sussisterebbero «scostamenti di retribuzione rilevanti» tale da ledere in concreto «il principio di proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro espletata». Una pronuncia che restringe la porta applicativa degli accordi di prossimità e conferma l’indirizzo giurisprudenziale sull’immediata precettività dell’articolo 36 della Costituzione. La sentenza, tuttavia, non nega in assoluto la possibilità per gli accordi aziendali, che siano ordinari o di prossimità, di stabilire delle deroghe ai trattamenti fissati dalla legge o dai contratti collettivi: viene soltanto richiesto un maggiore rigore applicativo, che deve portare alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti normativi e sostanziali necessari per utilizzare istituti aventi natura eccezionale.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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