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Reperibilità dei lavoratori durante la malattia: quando non si applicano le fasce


Ordine Informa

Sulla G.U. 21 gennaio 2016, n. 16, è stato pubblicato il decreto 11 gennaio 2016, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, che integra e modifica il D.M. 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps, prevedendo delle esclusioni dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità. Si ricorda come le visite fiscali (cioè i controlli medico legali dei lavoratori assenti per malattia) sono effettuati dall’Inps che ha la titolarità dei controlli sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati. Le richieste di controllo vengono in genere richieste dal datore di lavoro, in qualunque momento della giornata, attraverso una procedura telematica. Le richieste sono elaborate giornalmente e smistate ai medici di competenza se pervenute entro le ore 9, per la fascia antimeridiana, ed entro le 12 per quella per quella pomeridiana. Al fine di consentire i controlli, i lavoratori sono obbligati ad essere reperibili in alcune fasce orarie della giornata e, precisamente, al mattino dalla ore 10 alle ore 12 ed al pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 per i lavoratori del settore privato; e dalle ore 9 alle ore 13 al mattino e dalle ore 15 alle ore 18 nel pomeriggio per i lavoratori del settore pubblico. Di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi. Come è noto le visite mediche disciplinari di controllo dei lavoratori possono anche essere disposte dall’INPS, d’ufficio.
In attuazione, quindi, del Jobs Act, il decreto in commento fissa le prime ipotesi di esenzione che si applicano ai lavoratori del settore privato. In particolare, si stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
1° – patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2° – stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Per usufruire di tale esclusione:
– per il primo caso, le patologie gravi devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie (Asl; Strutture Ospedaliere. Assolutamente non accettabili certificazione dal medico di base), che attesti la natura della patologia stessa e la specifica terapia salvavita da effettuare;
– per il secondo caso, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Il decreto in parola è entrato in vigore il 22 gennaio 2016
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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