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Reintrodotti i voucher per lavoro occasionale e stagionale


Ordine Informa

Nella prima bozza in circolazione della Legge di bilancio 2023, nell’articolo 63,  vengono reintrodotti i buoni lavoro. Tornano i voucher rivolti principalmente al lavoro occasionale e stagionale. Sono destinati, principalmente al settore dell’agricoltura, dell’Ho.re.ca. (hotel, ristoranti, bar e gelaterie) e dei servizi alla persona, nello specifico il lavoro domestico. Il valore nominale del nuovo “assegno” sarà 10 euro lordi all’ora (7,50 euro netti) e avrà un tetto di reddito per i lavoratori fino a 10mila euro l’anno.
 L’attuale normativa sulle prestazioni di lavoro occasionali prevede che si possa ricorrere a questo tipo di prestazione per compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro annui. Questo importo dovrebbe salire a 10.000 euro. Il condizionale è d’obbligo perché la norma è ancora in fase di stesura definitiva.
Viene ampliata anche la possibilità di utilizzo dei voucher per imprese e datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato. Il limite attuale è 5 lavoratori a tempo indeterminato.
 I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.
 I vantaggi nell’utilizzo dei voucher sono cosi differenziati:

  • per il prestatore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Inoltre, è cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici;
  • il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

I buoni lavoro dal valore di 10 euro ciascuno, comprendono la contribuzione in favore della gestione separata dell’INPS (13%), l’assicurazione all’INAIL (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Il valore netto in favore del prestatore è di 7,50 euro.
Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo per il settore agricolo, ove in ragione della sua specificità si considera il contratto di riferimento. L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.
Possono utilizzare i buoni lavoro i seguenti soggetti:

  • famiglie;
  • aziende;
  • imprese familiari;
  • imprenditori agricoli;
  • imprenditori operanti in tutti i settori;
  • soggetti non imprenditori – enti senza fini di lucro:
  • committenti pubblici.

I prestatori possono essere:

  • pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio);
  • studenti (giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio – in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero – va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro).

I giovani studenti possono accedere al lavoro accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza. Tali “periodi di vacanza” si riferiscono a:

  • a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
  • c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Altre categorie di prestatori – Inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI, disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi.
Possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. Le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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