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Nuovo invio avvisi bonari scontati


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate sta recapitando gli avvisi bonari (anno d’imposta 2020 ) con già le sanzioni ridotte al 3% come previsto dalla tregua fiscale. Nelle comunicazioni di irregolarità trasmesse in questi giorni ai contribuenti infatti viene chiaramente indicato che “la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte è ridotta ai sensi dell’articolo 1 comma 153 della legge 197 del 2022 (3% delle imposte non versate o versate in ritardo)”. L’attività dell’amministrazione finanziaria è di fondamentale importanza poiché evita a professionisti e contribuenti il ricalcolo in maniera autonoma degli importi dovuti, rivelatosi estremante complicato anche utilizzando i software dell’agenzia delle entrate.

Sebbene infatti la casistica principale e più ad alto impatto in termini di risparmio fosse quelle degli omessi versamenti con sanzione che passa dal 10% al 3%, oggetto di riduzione e ricalcolo vi sono anche altre numerose percentuali di sanzioni applicate sui tardivi versamenti e variabili a seconda della tempistica con la quale il contribuente ha effettuato il pagamento in ritardo rispetto ai termini ordinari. L’articolata ridefinizione degli importi da versare post applicazione degli sconti in modalità fai da te risultava anche essere ad alto rischio errore con conseguente possibilità di perdita dei benefici della sanatoria nei casi di carenti versamenti, casistica ora azzerata grazie alle nuove comunicazioni che già riportano le sanzioni rideterminate. Considerato che attualmente risultano in trasmissione le comunicazioni di irregolarità relative all’annualità 2020 (modello redditi 2021), anche quelle per l’anno 2021 (modello redditi 2022) saranno di certo “aggiornate” riportando l’impianto sanzionatorio stralciato dagli sconti definiti dalla sanatoria degli avvisi bonari.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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