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Nuovi obblighi informativi ai lavoratori


Ordine Informa

Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.104 del 27/06/2022, che detta una serie di adempimenti a carico dei datori di lavoro e che entrerà in vigore il prossimo 13 agosto 2022. Il datore di lavoro è tenuto infatti a comunicare a ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente, le informazioni previste dal decreto, in formato cartaceo oppure elettronico, oltre a conservarle e renderle accessibili e a tenere prova della trasmissione o della ricezione per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

I nuovi obblighi informativi portano una modifica sostanziale al Decreto Legislativo n. 152 del 1997.

Difatti, con l’approvazione di questo ulteriore decreto, dal 13 agosto 2022 p.v, nasce l’obbligo di fornire ulteriori comunicazioni, come di seguito elenzati, vietando la possibilità (oggi prevista ) di fare richiami e rinvii a norme di legge o CCNL

· tipologia di rapporto di lavoro;

· diritto di ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

· diritto di conoscere anche gli altri congedi retribuiti oltre le ferie;

· diritto di essere informato della programmazione dell’orario normale di lavoro e delle condizioni relative al lavoro straordinario in caso di organizzazione in tutto o in gran parte prevedibile;

· diritto di essere informato che il lavoro si svolge secondo modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, e di conoscere la variabilità della programmazione del lavoro, l’eventuale esistenza di un minimo

delle ore garantite e l’ammontare della loro retribuzione, nonché le ore e i giorni in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa e il periodo minimo di preavviso;

· l’indicazione del contratto collettivo, anche aziendale, che regola il rapporto di lavoro;

· l’indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati.

l datore di lavoro devono fornire al lavoratore tutte le informazioni sopra riportate entro 30 giorni dall’assunzione, consegnando al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la copia del contratto di lavoro. In caso di mancato, ritardato, o incompleto assolvimento dei suddetti obblighi informativi, il lavoratore potrà darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro che irrogherà una sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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