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Novità sull’incentivo “Quota 103”-anche l’aliquota dell’1%


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023, chiarisce che i lavoratori che, avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato in Quota 103, esercitano l’opzione per la permanenza in servizio rinunciando all’accredito contributivo della contribuzione obbligatoria a proprio carico, va corrisposta in busta paga anche l’aliquota aggiuntiva dell’1%, applicata alla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. La misura è riservata a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestite dall’Inps , nonché alla gestione separata , che perfezionano, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per accedere alla c.d. “Quota 103” ossia, età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni. In base alle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2024, in fase di approvazione, la misura sarà prorogata anche per l’anno 2024. I lavoratori optanti riceveranno un bonus, direttamente nel cedolino, determinato dalla mancata applicazione della trattenuta per contribuzione IVS, di regola pari al 9,19%. Con messaggio in commento l’INPS chiarisce che, lo sgravio da corrispondere nel cedolino paga non è limitato alla sola aliquota IVS base, di regola il 9,19%, ma è costituito da tutta la contribuzione IVS a carico del lavoratore, compreso l’aliquota aggiuntiva dell’1%, dovuta sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile L’Inps spiega che qualora, nei periodi precedenti la pubblicazione del messaggio, sia stata applicata l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, l’importo potrà essere recuperato utilizzando l’elemento “RecuperoAggRegolarizz” nelle denunce individuali Uniemens riferite alle mensilità di dicembre 2023 o gennaio 2024.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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