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Novità per CIGO e CIGS nel decreto correttivo del Jobs Act


Ordine Informa

Il correttivo del Jobs Act è intervenuto anche sul D.lgs 148 del 2015. Vediamo quali sono le conseguenze per CIGO e CIGS.
Il recente decreto correttivo del Jobs Act è intervenuto, tra gli altri, anche sul D.lgs 148 del 2015. Vediamo dunque quali sono le conseguenze per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

Il Decreto Legislativo 185 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre scorso, integra e modifica le disposizioni previste dal Jobs Act attraverso i decreti 81, 148, 149, 150 e 151.

Il decreto su cui ci concentreremo è il 148 del 2015, cioè quello contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Nello specifico vediamo le principali novità che riguardano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria. Ricordiamo comunque che il decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs 185/2016) nella parte relativa al D.Lgs 148/2015 apporta modifiche e integrazioni anche in materia di contratti di solidarietà e indennità di disoccupazione NASPI.

Novità per CIGO e CIGS nel correttivo Jobs Act

Dell’art. 2 del D.Lgs 185/2016, riguardo alla Cassa Integrazioni Guadagni, è opportuno evidenziare che:

viene integrato l’art. 15, comma 2, sul procedimento relativo alla domanda di CIGO: per eventi oggettivamente non evitabili ora applica come termine la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;

viene sostituito il comma 2 dell’art. 25 relativo al procedimento per la domanda di CIGS: ora prevede che la sospensione o la riduzione dell’orario, così come concordata tra le parti, ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;

viene prevista la possibilità, previo accordo governativo, di autorizzare un ulteriore intervento CIGS per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa individuate ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 134 del 2012. La prestazione può essere concessa per non più di 12 mesi, e per accedervi le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda dei percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Va inoltre dichiarato, contestualmente, di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del D.Lgs 185/2016 o secondo le sue disposizioni attuative.

Da segnalare l’aumento del finanziamento per il pagamento della CIGS nelle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata oppure destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia.

(Autore: Milani Roberto)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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