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Niente licenziamento se non c’è sicurezza


Ordine Informa

Nell’ordinanza 770/2033 depositata il 12 gennaio 2023 della Corte di cassazione, viene sancito che il datore di lavoro, che non protegge il dipendente da comportamenti minacciosi di terzi, non può licenziare il lavoratore perché quest’ultimo non ha eseguito la prestazione (nello specifico cassiera che non obbliga i clienti a mettere sulla cassa tutta la merce da pagare). I giudici ricordano che in tema di In tema di licenziamento per giusta causa…il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro deve essere valutato sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’articolo 1460, comma 2, del Codice civile, secondo il quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete. Ma sottolineano anche che, in relazione all’obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori (articolo 2087 del Codice civile) «si è considerato legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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