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Neo papà che fruiscono dei congedi- Divieto di licenziamento e Naspi


Ordine Informa

 

L’INPS, con la circolare n. 32/2023 e con il successivo messaggio n. 1356/2023  ha fornito chiarimenti interpretativi e applicativi sulle disposizioni a tutela dei padri lavoratori , contenute nel D. Lgs n. 105/2022,  che  ha esteso agli stessi  il divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Questa disposizione si applica al lavoratore padre che fruisca del congedo obbligatorio o alternativo. Inoltre  se questi  si dimetta volontariamente entro un anno dalla nascita del figlio, ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, se ricorrono anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Difatti l’azienda , qualora  nel periodo per il quale opera il divieto di licenziamento il padre lavoratore dovesse dimettersi, sara’ tenuta a versare il cosiddetto ticket di licenziamento . Poiche’ l’onere sussiste anche per le dimissioni rassegnate dal 13 agosto 2022, il datore di lavoro dovrà versare il ticket senza sanzioni e senza interessi entro il prossimo 16 luglio.

Il congedo di paternità obbligatorio  consiste nel diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, e che possono essere usati anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro cinque mesi dopo la nascita del figlio. Nell’ipotesi di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo può essere goduto anche contemporaneamente alla fruizione del congedo da parte della madre che lavora ed è compatibile con il diverso congedo di paternità «alternativo» , al quale ha diritto il padre lavoratore solo in sostituzione della madre e in ipotesi gravi, che impediscono a quest’ultima di svolgere il suo ruolo durante la maternità, come malattie, la morte, l’abbandono del figlio o l’affidamento esclusivo al padre.

La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre che si dimettano durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento non sono tenuti al preavviso. Per la Naspi, i lavoratori che si siano visti respingere la domanda per l’indennità, quando ancora la circolare 32/2023 non era stata pubblicata, possono fare istanza di riesame della richiesta.

Il sostegno è da chiedere entro 68 giorni dalla fine del rapporto

Le dimissioni, per essere valide ed efficaci, se rese nel periodo oggetto di tutela, dovranno essere convalidate. Per questo si dovrà fare un colloquio con il funzionario incaricato dall’Ispettorato del lavoro, anche “online” e, sempre online, dovrà essere presentato il modello di richiesta.

Al relativo modulo che deve essere trasmesso per posta elettronica alla sede territoriale di competenza rispetto alla residenza del lavoratore, occorre anche unire la copia di un documento d’identità (che dovrà essere esibito anche nel corso del colloquio online) e della lettera di dimissioni, con firma e data. Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal lavoratore padre, il provvedimento di convalida che viene trasmesso sia al lavoratore che al datore di lavoro, in modo da consentire a quest’ultimo di adempiere a tutte le formalità necessarie ai fini della cessazione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro sarà risolto a tutti gli effetti dalla data indicata nella comunicazione iniziale inviata al datore di lavoro. Nel caso in cui, invece, il servizio ispettivo dovesse verificare che le dimissioni non sono state rassegnate spontaneamente e, quindi, rilevare un vizio della volontà, non effettuerà la convalida e il rapporto di lavoro non potrà essere risolto: in questo caso le dimissioni saranno ritenute nulle e/o inefficaci.

(Autore: AMS)

(Fonte: ll Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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