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NASpI: tutto su requisiti, durata e calcolo


Ordine Informa

ENTRATA IN VIGORE
Potranno accedere alla NASpI solo e soltanto quei lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro involontariamente (licenziamento, scadenza contratto, dimissioni entro un anno di vita del bambino, ecc…) dopo il 1° maggio 2015. 
DESTINATARI
Il sussidio spetta a tutti i lavoratori apprendisti e dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai lavoratori dello spettacolo.
Non spetta agli operai agricoli (disoccupazione agricola), ai dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione, ai collaboratori a progetto (co.co.co. e co.co.pro.) per i quali è prevista la DIS-COLL. Ricordiamo inoltre che neanche i rapporti di lavoro occasionale, e cioè retribuiti col sistema dei voucher, danno diritto alla NASpI.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di NASpI potrà essere effettuata direttamente all’INPS in modalità telematica (clicca qui per presentare subito la domanda online) facendo L’accesso al sito con codice fiscale e PIN dispositivo (come richiedere il pin dispositivo?clicca qui), oppure presso gli enti Patronati/CAF entro e non oltre 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.
Al momento dell’invio della domanda, a partire dal 14/04/2016, è necessario presentare anche il modello SR163 al fine del pagamento.
REQUISITI
Affinché il lavoratore possa avere diritto alla NASpI dovrà necessariamente soddisfare dei requisiti fondamentali:
possesso di almeno 13 settimane lavorative nei 4 anni che precedono la data di presentazione della domanda.
Al fine del raggiungimento di tale requisito non sono considerati utili i seguenti periodi:
–all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale
–malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro
–maternità obbligatoria e congedo parentale fruiti in costanza di rapporto di lavoro e per i quali sia effettivamente stata versata la contribuzione
–cassa integrazione straordinaria, ordinaria e in deroga con sospensione dell’attività a zero ore
-assenze per permessi e congedi straordinari legge 104/92 fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
-aspettativa sindacale
– i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati
A tale proposito si specifica che si applica un ampliamento dell’arco temporale all’interno del quale cercare le giornate utili al raggiungimento di questo requisito nell’eventualità in cui nell’arco dei 4 anni precedenti la domanda si siano verificati uno o più eventi tra quelli sopracitati.
La misura dell’ampliamento è pari alla durata degli eventi sopracitati all’interno dei 4  anni precedenti la data della domanda di NASpI.
perdita involontaria del posto di lavoro(licenziamento, scadenza contratto, dimissioni entro un anno di vita del proprio figlio, dimissioni per giusta causa,  ecc…)
possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettive (cioè “giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria”) nei 12 mesi precedenti la data della domanda (inizialmente si faceva riferimento a 18 giornate, variazione avvenuta in corso d’opera che lascerà fuori dal diritto non pochi lavoratori).
Al fine del raggiungimento di tale requisito non sono considerati utili i seguenti periodi:
–malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro
–maternità obbligatoria e congedo parentale fruiti in costanza di rapporto di lavoro e per i quali sia effettivamente stata versata la contribuzione
–cassa integrazione straordinaria, ordinaria e in deroga con sospensione dell’attività a zero ore
-assenze per permessi e congedi straordinari legge 104/92 fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
-aspettativa sindacale
– i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati
A tale proposito si specifica che si applica un ampliamento dell’arco temporale all’interno del quale cercare le giornate utili al raggiungimento di questo requisito nell’eventualità in cui nell’arco dei 12 mesi precedenti la domanda si siano verificati uno o più eventi tra quelli sopracitati.
La misura dell’ampliamento è pari alla durata degli eventi sopracitati all’interno dei 12 mesi precedenti la data della domanda di NASpI.
presentazione della domanda entro e non oltre 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI online, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC (anche se indirizzo non è specificato) o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.
DURATA
Preparate la calcolatrice scientifica, adesso viene il bello. La NASpi prevede una durata del sussidio pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni (per chi non ha percepito alcun sostegno al reddito), anche se, per chi verrà licenziato dopo il 1° gennaio 2017 non sarà possibile percepirla per più di 78 settimane (sempre che nel frattempo non la cambino nuovamente). Sembra facile ma effettivamente servirebbe un articolo a parte solo per questo, nonché l’ausilio di un esperto fisico nucleare.
Si sa, in Italia ci piace sempre complicare le cose, e se per ASpI e MINI-ASpI il calcolo della durata era molto semplice e a portata di tutti, per la NASpI immagino che avranno qualche difficoltà anche gli stessi impiegati INPS. Per questo cercherò di essere più chiara possibile nello spiegare le modalità esatte per calcolarlo. Se l’INPS dovesse sbagliare voi dovete avere tutti gli strumenti per poterlo scoprire.
Innanzitutto c’è da sottolineare, come già anticipato, che il calcolo della durata della vostra NASpI varia in base non solo al numero delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, ma anche in base al numero di settimane di disoccupazione di cui avete effettivamente fruito. In pratica se non avete fruito di tutta la disoccupazione che vi spettava, perché vi siete rioccupati, non dovete eliminare dal calcolo tutte le 52 settimane che vi hanno dato diritto alla stessa, ma rapportarle in base alle settimane di disoccupazione effettivamente fruite. Vediamo nello specifico diversi esempi in base ai singoli casi contributivi cercando di semplificare un po’:
Primo caso: partiamo dal più semplice, ovvero il caso in cui nel quadriennio di riferimento precedente la domanda di NASpI abbiate fruito solo dell’indennità di Mini-ASpI. Ebbene, in questo caso, le settimane da non calcolare ai fini NASpI saranno esattamente pari al doppio delle settimane di Mini-ASpI effettivamente fruite. In pratica: controllate il vostro estratto contributivo, calcolate il totale delle settimane di Mini-ASpI di cui avrete fruito e moltiplicatele per due. Il risultato sarà pari alle settimane da sottrarre dal totale utile ai fini NASpI.
Esempio: 100 settimane contributive negli ultimi 4 anni e 20 settimane di mini-ASpI. Il calcolo da effettuare per la NASpI sarà: 100-20=80 | 80/2=40 settimane di NASpI spettanti
Secondo caso: se nel quadriennio precedente avete usufruito di Disoccupazione con i Requisiti Ridotti o Mini-ASpI2012, le settimane da non calcolare ai fini NASpI sono pari a quelle che hanno dato diritto all’indennità, cioè tutte quelle lavorate nell’anno precedente la data della domanda di Disoccupazione con i Requisiti Ridotti o Mini-ASpI2012.
Esempio per chi ha percepito la MiniASpI2012 nel 2013:
100 settimane lavorate negli ultimi 4 anni
30 settimane lavorate nel 2012
Il calcolo da effettuare per la NASpI sarà: 100-30=70
70/2= 35 settimane di NASpI spettanti
Terzo caso: se nel quadriennio precedente avete fruito di Disoccupazione Ordinaria o ASpI per tutto il periodo effettivamente spettante(e cioè 8, 10 o 12 mesi, la durata veniva valutata in base all’età anagrafica) le settimane da non calcolare ai fini NASpI saranno solo quelle presenti nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda che hanno dato luogo al diritto di ASpI o DSO, cioè in numero pari o inferiore a 52.
– Esempio 1: avete presentato domanda di ASpI il 01/03/2014, e per il conteggio delle settimane avete utilizzato le 52 dal 01/03/2012 al 28/02/2013, quelle stesse 52 settimane possono essere tutte utilizzate ai fini NASpI in quanto sono antecedenti ai 12 mesi precedenti la data della domanda di ASpI.
– Esempio 2:  avete presentato domanda di ASpI il 01/03/2014, e per il conteggio delle settimane avete utilizzato le 52 dal 01/02/2013 al 31/01/2014. Ne risulterà che nei 12 mesi precedenti la data della domanda di ASpI ci saranno 48 settimane nei 12 mesi precedenti la domanda e 4 settimane antecedenti ai 12 mesi precedenti la domanda. Le settimane che possono essere tutte utilizzate ai fini NASpI saranno solo 4
–Esempio 3:  avete presentato domanda di ASpI il 01/03/2014, e per il conteggio delle settimane avete utilizzato le 52 dal 01/03/2013 al 28/02/2014. Ne risulterà che nei 12 mesi precedenti la data della domanda di ASpI ci saranno 52 settimane. Quelle stesse 52 settimane non possono essere utilizzate ai fini NASpI in quanto sono interamente presenti nei 12 mesi precedenti la data della domanda di ASpI
Quarto caso:  se nel quadriennio precedente avete fruito di Disoccupazione Ordinaria o ASpI solo per  una parte del periodo effettivamente spettante, perché magari vi siete rioccupati,  le settimane da non considerare ai fini NASpI andranno calcolate rapportando le settimane spettanti a quelle effettivamente fruite, ma per ulteriori dettagli dovremo attendere i chiarimenti dell’INPS.
Quinto caso: se nel quadriennio precedente avete fruito di Disoccupazione Ordinaria o ASpI e le settimane contributive che hanno dato luogo alla prestazione sono a cavallo del quadriennio, dovranno essere sottratte dalla somma dei contributi ai fini del calcolo NASpI (sempre rispettando le regole elencate ai punti 3 e 4) prima le settimane presenti all’esterno del quadriennio (sempre all’interno dei 12 mesi) e poi le settimane interne del quadriennio di riferimento.
Sesto caso: se nel quadriennio precedente avete fruito di Disoccupazione Agricola andranno escluse dal calcolo per la durata della NASpI le giornate di lavoro agricolo, non agricolo e dipendente, che hanno dato diritto all’indennità stessa di DS Agricola.
MISURA E CALCOLO DELL’IMPORTO
L’importo spettante mensilmente per l’indennità NASpI  è rapportata all’importo della media lorda mensile degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente fisso di 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1195 euro mensili l’indennità è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1195. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.Sembra un po’ complicato, ma allora, come calcolare esattamente l’importo spettante di indennità NASpI? Di seguito ho cercato di semplificare un po’ il concetto, con delle operazioni semplici divise in due esempi.
Esempi di calcolo
Esempio 1
mesi lavorati 24 (104 settimane) a 1100 lordi
mesi lavorati 3 (12 settimane) a 700 euro lordi
116 settimane di contribuzione totali
1100×24=26400 euro
700×3= 2100 euro
26400+2100= 28500 euro
28500/116= 245,69
245,69×4,33=1063
(1063/100)x75=797,87
Esempio 2
mesi 24 (104 settimane) a 1800 lordi
mesi 3 (12 settimane) a 700 euro lordi
116 settimane di contribuzione totali
1800×24=43200 euro
700×3= 2100 euro
43200+2100= 45300 euro
45300/116= 390,51
390,51×4,33=1690,93
(1195/100)x75=896,25
1690,93-1195=495,93
(495,93/100)=123,98
896,25+123,98=1020,23
NB: L’importo risultante è sempre inteso al lordo delle trattenute irpef.
L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione verrà applicata dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
DECADENZA, SOSPENSIONE E COMPATIBILITA’ CON LAVORO SUBORDINATO
La prestazione decade quando si verifica uno dei seguenti casi:
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di rapporto di lavoro dipendente (in Italia come in Stato estero UE o extracomunitario) di durata superiore a sei mesi
inizio di rapporto di lavoro dipendente dal quale si prevede il percepimento di un reddito superiore a 8000 euro;
inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dal quale si prevede il percepimento di un reddito superiore a 4800 euro;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo che il lavoratore non opti per la NASpI qualora questa risulti economicamente più conveniente;
L’eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro – in quanto non si è concretamente verificato l’inizio della erogazione della prestazione – non dà luogo all’applicabilità del regime della sospensione della prestazione, dunque al termine del rapporto di lavoro la domanda va necessariamente ripresentata e non si riattiva in automatico.
violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4,  co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Art. 7 L’erogazione  della  NASpI  e’   condizionata   alla   regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonché  ai percorsi  di  riqualificazione  professionale  proposti  dai  Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.   2. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,  sono  introdotte  ulteriori  misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva  di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione  della presente    disposizione    nonché     le     misure     conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di  partecipazione  alle  azioni  di politica attiva di cui al comma 1.)
La prestazione viene sospesa:
in caso di nuovo rapporto di lavoro dipendente di durata inferiore a sei mesi (in Italia come in Stato estero UE o extracomunitario): in questo caso il lavoratore è tenuto a dare comunicazione alla sede INPS competenteentro 30 giorni del reddito annuo previsto da tale nuova attività lavorativa. La prestazione si riattiva automaticamente al termine del rapporto di lavoro, la fine della prestazione NASpI slitterà di un arco temporale  pari alla durata del rapporto di lavoro che l’ha interrotta. 
Esempio:
periodo indennizzabile NASpI dal 01/06/2015 al 30/10/2015
nuovo rapporto di lavoro della durata da 4 mesi a partire dal 01/09/2015
Termine rapporto di lavoro 31/12/2015
periodo NASpI rimanente dal 01/01/2016 al 02/03/2016
La contribuzione versata nel periodo di lavoro che ha sospeso la NASpI potrà essere utilizzata per il calcolo dell’importo e della durata di una domanda di NASpI futura.
in caso di malattia o ricovero, per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
in caso di maternità (anticipata o obbligatoria) per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa
La NASpI continua ad essere erogata ma in forma ridotta nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a sei mesi e dal quale ne deriva un reddito annuo inferiore a 8000 euro. La riduzione applicata è di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In ogni caso, il lavoratore è tenuto a comunicare alla propria sede INPS di competenza qualunque evento che possa intercedere con la prestazione, attraverso il modulo NASpI-COM.
ANTICIPAZIONE PER ATTIVITA’ AUTONOMA
Chi ha diritto alla NASpI può anche richiedere l’anticipazione in un’unica soluzione dell’intero importo spettante nel caso in cui intenda avviare un’attività autonoma o un’associazione in cooperativa. Stessa cosa per chi svolge contemporaneamente lavoro autonomo e subordinato: in caso di perdita del lavoro subordinato infatti potrà richiedere l’anticipazione NASpI per dedicarsi a tempo pieno alla sua attività autonoma.
La domanda di anticipazione dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla data di inizio della stessa attività, o nel caso l’attività fosse già aperta, entro 30 giorni dalla domanda di NASpI.
L’importo spettante non sarà comprensivo di assegni familiari e non verrà conteggiata la contribuzione figurativa.
Il lavoratore sarà comunque tenuto alla restituzione dell’intera somma erogata nel caso in cui dovesse intraprendere un rapporto di lavoro dipendente entro il periodo indennizzabile, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
DECORRENZA
La NASpI spetta a decorrere:
dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
dal 38esimo giorno successivo alla data di licenziamento per giusta causa se la domanda viene presentata tra il 30esimo giorno ed il 38esimo; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata dopo il 38esimo giorno ma, comunque, entro i termini di legge.
NASPI E MALATTIA
La NASpI non sostituisce l’indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la  disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’INPS sarà tenuta ad erogare l’indennità di malattia. La disoccupazione viene sospesa per tutta la durata della malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
NASPI E MATERNITA’
La maternità è sempre indennizzata quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità e stia già percependo la NASpI, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.
NASPI E LAVORO DOMESTICO
Al fine del raggiungimento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono inoltre stati forniti ulteriori chiarimenti.
Considerato che non è possibile stabilire le giornate di effettiva presenza sul lavoro in quanto i lavoratori domestici hanno un contratto che riporta solo le ore lavorate all’interno del mese, l’INPS ha stabilito che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro, dunque per la ricerca delle 30 giornate il calcolo verrà fatto settimanalmente. Un settimana piena di contribuzione sarà pari a 120 ore, cioè 24×5).
CONSULTAZIONE STATO DOMANDA ONLINE
Se avete già presentato domanda di NASpI attraverso la modalità telematica sul sito dell’INPS potete verificare se la domanda è stata accettata o respinta cliccando qui.
Ulteriori delucidazioni in merito alla disciplina NASPI sono state fornite con la Circolare n° 142 del 29/07/2015:
1) Premessa
2) Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.
3) Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare.
4) Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
4.1. Meccanismo di neutralizzazione.
4.2. Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970.
4.3. Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga.
4.4. Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati.
5) Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
5.1. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle trenta giornate di lavoro “effettivo”.
5.2.a. Aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig in deroga.
5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro.
6) Durata. Procedimento di calcolo. Ulteriori precisazioni.
7) Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI.
8) Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI.
8.1 Premessa ed evoluzione del quadro normativo.
8.2 Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale.
9) Nuova attività lavorativa in corso di prestazione.
9.1.Effetti del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI.
9.2 Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI.
9.3 Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI.
10) Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione. 11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.
11) Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.
(Fonte: Previdenzafacile)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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