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Marittimi- Fondo di integrazione salariale Solimare


Ordine Informa

L’ INPS, nella circolare n. 16 del 23 gennaio 2024,  illustra le modalità di adeguamento del Fondo bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE per il finanziamento e l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale. I datori di lavoro interessati, con posizione contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione INPS “8V”, sono tenuti a versare al Fondo medesimo, a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, un contributo ordinario pari allo 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), in luogo del contributo di finanziamento al FIS, previsto in via transitoria nelle more dell’adeguamento del decreto istitutivo del Fondo.
Le domande per accedere al trattamento di integrazione salariale , devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per ogni singola unità produttiva interessata. Il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, o conguagliato da questo nel flusso UniEmens. Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, comprovate dalla presentazione della documentazione di cui all’allegato 2 della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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