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Malato oncologico e divieto di licenziamento


Ordine Informa

La Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nella sentenza n. 11731 del 02/05/2024, sancisce che il lavoratore affetto da tumore, non puoò essere licenziato anche se le assenze hanno superato periodo massimo di conservazione del posto, ciò perchè costituisce discriminazione indiretta applicare il comporto ordinario previsto dal contratto collettivo al lavoratore disabile in quanto portatore di un handicap di salute, come chi è affetto da una neoplasia.. Bocciato il ricorso dell’azienda: paga l’indennità dalla data del recesso fino alla restituzione del posto più i contributi. Il dipendente ha una patologia oncologica cronica che ne riduce la capacità lavorativa fino al 75 per cento. E man mano si riduce anche il livello delle mansioni, finché non scatta il licenziamento per superamento del comporto, che da contratto prevede un massimo di quindici mesi di assenze nell’arco di trenta. Nessun dubbio che anche il periodo di conservazione del posto rientri in base alla direttiva 2000/78/Ce rientri fra gli “accomodamenti ragionevoli” che il datore è tenuto ad adottare nell’organizzazione per il salvare il posto del dipendente svantaggiato, a meno di non sobbarcarsi costi sproporzionati: il tutto secondo principi di solidarietà sociale, correttezza e buona fede.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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