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Lo studio a rischio elusione


Fisco Ordine Informa

Il fisco mette sotto la lente i canoni di locazione dello studio pagati dai professionisti quando l’immobile è di proprietà di una società riconducile al lavoratore autonomo. Il costo infatti, secondo l’amministrazione, è indeducibile e si può ravvisare un’operazione elusiva. È la tesi dell’amministrazione finanziaria che sta emergendo nel corso delle verifiche nei confronti di diversi lavoratori autonomi.
La direttiva annuale
Con la direttiva annuale sui controlli (circolare 25/E/2014), l’agenzia delle Entrate ha impartito indicazioni per le verifiche alle imprese minori e ai lavoratori autonomi, volte a scoprire possibili compensi non dichiarati. In particolare il documento evidenzia l’importanza dello svolgimento delle indagini finanziarie quale strumento tipico per individuare manifestazioni evasive.
Nonostante queste indicazioni, vari uffici, sempre più frequentemente, stanno contestando la deducibilità dei canoni di locazione pagati per l’immobile adibito a studio, nell’ipotesi in cui il locatore sia un soggetto riconducibile allo stesso professionista.
La società immobiliare
La casistica più frequente concerne l’ipotesi di una società immobiliare costituita dal professionista (con propri familiari ovvero con altri lavoratori autonomi con i quali collabora) per acquistare l’immobile da adibire a studio.
Si pensi a un team di medici, di commercialisti di avvocati o a singoli professionisti con propri familiari, che costituiscono una società immobiliare per acquistare un immobile. Successivamente l’immobile viene locato agli stessi per lo svolgimento della loro professione.
La società quindi periodicamente emette la fattura per il canone di locazione che (legittimamente) è deducibile dal reddito dei singoli professionisti, fermo restando il rispetto del criterio di cassa.
Tale operazione, però, secondo l’amministrazione finanziaria si presenta elusiva (o sintomatica di abuso del diritto) e quindi viene disconosciuto integralmente il costo, rettificando il reddito del lavoratore autonomo.
La deducibilità delle quote di ammortamento (o dei canoni di locazione finanziaria) in caso di acquisto di immobili strumentali per l’esercizio dell’attività professionale ha subito negli anni numerosi cambiamenti. Più precisamente:
– fino al periodo di imposta 2006, era deducibile solo la rendita catastale;
– per gli immobili acquistati dal 2007 al 2009 (anche in leasing) è stata prevista la deducibilità di un terzo del costo sostenuto;
– dal 2010 al 2013, i costi erano integralmente indeducibili (rendita catastale compresa);
– la legge di Stabilità per il 2014 (legge 147/2013), infine, ha modificato l’articolo 54 del Tuir e ha previsto la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore a 12 anni.
In pratica, si è alternata una parziale deducibilità per alcuni periodi di imposta con una totale indeducibilità per altri. Al contrario, invece, uno studio acquistato da una società non ha alcun limite alla deduzione del costo, fermo restando il rispetto del criterio di inerenza vigente nella determinazione del reddito di impresa. Di conseguenza l’ufficio/studio acquistato dalla società può essere integralmente dedotto, mentre lo stesso immobile comprato da un lavoratore autonomo, a seconda dell’anno di acquisto, potrebbe essere deducibile soltanto parzialmente o essere del tutto indeducibile.
La contestazione
Così, alla luce di tale normativa, l’amministrazione finanziaria avanza contestazioni nei casi di acquisto effettuato dalla società riconducibile al professionista e successivamente locato allo stesso e ravvisa nella gran parte dei casi un comportamento volto a aggirare la norma restrittiva (abuso del diritto), disconoscendo conseguentemente i vantaggi ottenuti (deducibilità). In tale contesto, non assume nessuna rilevanza che il «risparmio fiscale» conseguito dal professionista (grazie alla deduzione del canone di locazione) sia interamente tassato a carico della società.
(Fonte: IlSole24ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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