Skip to main content

Legge di Bilancio- Proroga dell’indennità per lavoro notturno, straordinario e festivo


Ordine Informa

Nella Legge di Bilancio per l’anno 2024 è stato rinnovato di ulteriori 6 mesi il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno , straordinario e festivo, con un allargamento delle misure al comparto dei pubblici esercizi correlati alla somministrazione di cibi e bevande. E’ stato previsto difatti , per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno, in favore dei lavoratori del comparto turistico, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, come definito dal D.L.vo n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Gli interessati sono tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla tipologia contrattuale. Il riconoscimento del beneficio non è automatico ma postula una richiesta del singolo lavoratore al proprio datore con la quale, oltre ad aver effettuato le prestazioni oggetto di beneficio, dichiara di non aver avuto nel 2023, un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Il datore, a fronte di prestazioni di lavoro notturno, straordinari e festivo , riconosce il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e, quale sostituto di imposta, compensa il credito maturato attraverso l’istituto della compensazione dei crediti di imposta ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 241/1997, utilizzando gli usuali canali telematici. Per il precedente beneficio, la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 aveva individuato il codice tributo “1702”. In merito alla retribuzione per le prestazioni di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, c’è un richiamo esplicito al D.L.vo n. 66/2003, che definisce come straordinario il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro stabilito dall’art. 3. Quest’ultimo definisce, come normale, l’orario prestato che si concretizza in 40 ore settimanali o nella durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva . Di conseguenza, il lavoro festivo viene retribuito , con l’aumento del trattamento integrativo speciale, se, con quelle prestazioni, si supera la soglia “normale” di lavoro prestato nella settimana, e le ore lavorate sono, quindi, “straordinarie”. Ciò, senz’altro può accadere a fronte di un contratto a tempo pieno e indeterminato ove il riposo settimanale di 24 ore, di regola coincidente con la domenica, può essere fruito in un altro giorno della settimana, o di un contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo pieno , o in apprendistato. Un lavoratore intermittente ad esempio che opera nei fine settimana comprensivi della domenica, attesa la saltuarietà e l’episodicità della prestazione, in quel giorno non avrà diritto ad alcun emolumento straordinario, in quanto nella settimana non raggiunge le 40 ore previste dal richiamo normativo. La stessa cosa può dirsi per i rapporti, abbastanza frequenti perché sfuggono da una serie di obblighi che caratterizzano i contratti a tempo determinato, instaurati per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, come definiti dall’art. 29, comma 2, lettera b) del D.L.vo n. 81/2015: i lavoratori interessati, nella maggior parte dei casi, prestando attività nel fine settimana o in occasione di banchetti o meetings, difficilmente, se lavorano, superano la domenica il limite delle 40 ore settimanali che fa scattare lo straordinario. Un discorso analogo può essere fatto per i lavoratori con contratto a tempo determinato, a tempo parziale. Nel part-time che prevede sempre una prestazione ad orario ridotto, le ore che vanno oltre l’orario concordato, sono considerate “supplementari” e non “straordinarie”, almeno fino a concorrenza dell’orario normale e, salvo diversa disciplina della contrattazione collettiva, la richiesta del datore non può eccedere il 25% delle ore concordate (art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015). Di conseguenza, pur lavorando la domenica, difficilmente si potrà ottenere l’indennità integrativa speciale proprio perché le prestazioni non presentano la caratteristica del lavoro straordinario. Se pure la disposizione avrà una certa efficacia, questa porterà vantaggi soprattutto, al personale fisso con contratto a tempo pieno ed indeterminato e non sugli altri.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X