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Lavoro sportivo- Soglia di esenzione di 5 mila euro calcolata sui compensi erogati dal 1 luglio


Ordine Informa

L’INPS, con la circolare n. 88/2023 del 31 ottobre u.s, in relazione al lavoro sportivo, conferma prima di tutto la possibilità per tutti gli enti sportivi di adempiere agli obblighi di comunicazione al centro per l’impiego e di trasmissione delle denunce individuali Uniemens attraverso il nuovo registro delle attività sportive (Rasd). Questo dovrebbe valere a superare le controverse indicazioni contenute nella recente nota 460/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, invece, ha previsto la sospensione della modalità di comunicazione “semplificata” attraverso il registro a partire dal 27 ottobre in attesa della implementazione dello stesso. La circolare conferma inoltre che la soglia di esenzione di 5mila euro ai fini previdenziali si calcola considerando solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023, escludendo quelli erogati nel periodo precedente. Pertanto, il collaboratore dovrà rilasciare autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri soggetti, ivi inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo occasionale, al fine di determinare la soglia di esenzione. L’obbligo di applicare e versare i contributi previdenziali ricadrà sul committente, tenuto a corrispondere gli importi eccedenti la soglia di esenzione. Chiarito anche che per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi stipulati con più enti il requisito delle 24 ore settimanali non è cumulativo, ma si applica per ciascun committente. Resta il fatto che le 24 ore non rappresentano una media su base annuale e, dunque, un limite non sempre agevole da rispettare per quelle attività concentrate in un limitato periodo dell’anno. Indicazioni arrivano dall’Inps anche sugli obblighi di versamento e comunicazione e relativi termini.Per i rapporti di collaborazione sportiva gli adempimenti potranno essere effettuati entro il 31 dicembre, mentre i versamenti dei contributi relativi ai compensi erogati da luglio a settembre potranno essere effettuati entro il 16 dicembre, restando fissata al 16 novembre la scadenza dei contributi relativi ai compensi corrisposti nel mese di ottobre. Per i Co.Co.Co sportivi iscritti ad altre forme di previdenza l’aliquota è del 24%, mentre è del 27,03% per chi non ha altre iscrizioni (25 + 2,03 per maternità, malattia e Dis-Coll). I professionisti con partita Iva saranno al 24% (già iscritti in altri fondi) e al 26,23% (non iscritti). Per i collaboratori amministrativo gestionali sarà necessario applicare l’aliquota ordinaria del 33% sui compensi erogati nei mesi di luglio e agosto, in quanto l’aliquota ridotta (24 o 25%) è applicabile solo dal mese di settembre, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto correttivo. Ricordiamo che per il settore è previsto uno “sconto contributivo” fino al 2027, dato che le aliquote si applicheranno al 50% dei compensi e che gli obblighi previdenziali scattano solo per i compensi superiori ai 5 mila euro annui. Infine, si evidenzia che la circolare ha definitivamente chiarito che i rapporti di lavoro autonomo in ambito sportivo possono essere oggetto di contratti di lavoro autonomo occasionale. Questa precisazione assume notevole importanza per lo sport dilettantistico in quanto consente di dare il corretto inquadramento ai molteplici rapporti di collaborazione esistenti nel mondo sportivo aventi natura occasionale.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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