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Lavoro sportivo- Inquadramento degli addetti alle pulizie


Ordine Informa

In riferimento al lavoro sportivo si precisa che  gli addetti alle pulizie, seppure svolgenti mansioni che favoriscono lo svolgimento dell’attività sportiva, non possono essere inquadrati come lavoratori sportivi e quindi ad essi si applicheranno le norme del diritto ordinario di lavoro, allorché gli stessi non svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, né attività di formazione, didattica e assistenza alle attività sportive dilettantistiche.
In virtù del fatto che non possono essere ricondotte al contratto di lavoro sportivo queste mansioni potranno essere inquadrate come:

  • Appalto a impresa di servizi (quindi lavoro autonomo);
  • Contratto di lavoro subordinato (full time o part time);

prestazione occasionale PrestO (ciò proprio a differenza di quanto avviene per le prestazioni inquadrabili come lavoro sportivo per le quali non è attivabile questa forma di inquadramento).

Con riferimento alle prestazioni occasionali, queste ultime sono disciplinate dall’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 e dovranno essere rispettati i limiti di importo sia con riferimento al singolo committente e alla totalità dei committenti, sia con riferimento al prestatore.
Il prestatore dovrà inoltre iscriversi alla Gestione Separata INPS di cui alla Legge 335/1995 con versamento a carico esclusivo dell’utilizzatore nella misura del 33% e dovrà essere versato anche il premio INAIL, anch’esso ad esclusivo carico del Committente, nella misura del 3,5%.
I compensi percepiti non rilevano ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupazione e quindi non concorrono alla determinazione dell’eventuale limite per i percettori di Naspi.
Il Committente ha inoltre l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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