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Lavoro Sportivo- Al di sotto dei 5mila euro annui esenzione IRPEF, INPS e INAIL


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro,  con la circolare n 2/2023, fornisce un’ampia panoramica sulle novità legate al mondo sportivo. Entro il 31 ottobre prossimo scatta infatti il termine ultimo per le comunicazioni dei co.co.co. sportivi al Registro nazionale attività sportiva dilettantistica (Rnasd) e relativi versamenti previdenziali e assistenziali nel periodo paga luglio-settembre 2023 (articolo 28, comma 5, Dlgs 36/21). L’obbligo di comunicazione al Rnasd dei Co.Co.Co. sportivi scatta a prescindere dal volume di compensi erogati dagli enti. Non mancano tuttavia agevolazioni fiscali per questa tipologia contrattuale che si appresta a divenire la più diffusa nel sistema sportivo dilettantistico. Sul punto, va chiarito che, in via generale, non è escluso ai co.co.co. sportivi svolgere l’attività nei confronti di più enti sportivi. È tuttavia evidente che lo svolgimento di un’attività lavorativa per una pluralità di sodalizi potrebbe portare l‘agenzia delle Entrate a riqualificare il rapporto con la necessità di aprire una partita Iva. Ferme tali considerazioni, sia per i Co.Co.Co. sportivi sia per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si applica l’esenzione Irpef entro la soglia dei 15mila euro di compensi annui. Limitatamente al 2023, il citato limite dovrà essere computato tenendo conto sia dei compensi percepiti dal 1° gennaio al 30 giugno scorso (e inquadrati come redditi diversi ai sensi dell’abrogato articolo 67 del TUIR), sia di quelli erogati dal 1° luglio fino alla fine dell’anno e regolati alla luce delle nuove disposizioni. Per verificare la spettanza di tali misure tutti i lavoratori sportivi sono tenuti a rilasciare, all’atto del pagamento, un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Stando alle nuove disposizioni, ove il lavoratore si qualifichi come co.co.co sportivo, il relativo compenso sarà da considerare come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Diversamente, per i lavoratori sportivi titolari di partita Iva, il compenso si qualifica come reddito da lavoro autonomo, con eventuale applicazione del regime ordinario o forfettario.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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