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Lavoro nero senza conteggio soci amministratori


Ordine Informa

Premesso che soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente “occupati” ai fini della adozione del provvedimento di sospensione, al momento dell’accesso ispettivo scatta il fermo dell’attività al raggiungimento della soglia del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa , ma non vengono conteggiati i predetti soci amministratori . Al contrario invece i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, devono essere computati agli effetti di cui sopra. A fondamento di tale assunto, il Ministero ritiene che la titolarità del potere di amministrazione è ciò che determina il venir meno di quell’alterità che contraddistingue soggettivamente le parti del rapporto di lavoro: datore di lavoro da un lato e lavoratore dall’altro. Ne consegue che i soci amministratori non dovranno essere considerati neppure nel computo dei lavoratori per l’individuazione della “microimpresa”. Resta inteso che, come chiarito nella nota dell’INL162/2023, l’eccezione è riferita alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari e non anche al ricorrere di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’allegato I al D.Lgs n. 81/2008.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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