Skip to main content

Lavoratori domestici ed esonero contributivo


Ordine Informa

In data 7/6/2023 e’ stato approvato,  un emendamento che prevede l’esonero contributivo totale per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro domestico per gli anni 2023, 2024, 2025.
Nello specifico, l’articolo 39-bis  così dispone:

  • Al fine di supportare le famiglie nell’assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403”.

Pertanto,  i  datori di lavoro domestico possono beneficiare di un esonero contributivo al 100%, entro un limite annuo massimo di 3.000 euro, per le sole ipotesi di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro e a condizione che si tratti di mansioni riguardanti l’assistenza a persona non autosufficiente over 65.
L’esonero contributivo, tuttavia , non trova applicazione qualora tra il lavoratore da assumere e il datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di 24 mesi.
Il beneficio non è, altresì, applicabile in caso di assunzione di parenti o affini, tranne che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 1403/1971, ossia:

  1. assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
  2. assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
  3. assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
  4. prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
  5. prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X