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La nuova misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza si chiamerà MIA


Ordine Informa

In base alle prime indicazioni del Dicastero del lavoro , la nuova misura che sostituitra’ il reddito di cittadinanza si chiamerà Mia (Misura di inclusione attiva)  .
Due le platee di destinatari e importi differenziati Anzitutto, ci sarà una distinzione tra famiglie senza persone occupabili e famiglie con almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d’età.
Nel primo caso si tratta di famiglie composte da almeno un minorenne, un anziano over 60 o un disabile.
Nel secondo caso si tratta di famiglie in cui non si hanno le situazioni sopra descritte ma in cui è presente almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d’età.
Per le famiglie senza persone occupabili (al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età ) l’importo dell’assegno si attesterà ad una soglia pari a 500 euro al mese.  Per le famiglie con persone occupabili (al cui interno non vi sia almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età ) , per i quali l’importo massimo del beneficio sarà di 375 euro al mese.
Durata del sussidioCambia anche la durata del beneficio che sarà erogato:

–  per 18 mesi alle famiglie senza persone occupabili e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese;

– per 12 mesi agli occupabili . Decorsi i dodici mesi, previa sospensione di un mese, il beneficio può essere rinnovato per un periodo ulteriore di sei mesi.
Una eventuale terza domanda potrà essere presentata solo dopo una pausa di un anno e mezzo.
Scende la soglia ISEEpotrebbe subire una stretta anche il requisito ISEE per accedere alla nuova misura. Attualmente, l’accesso al RdC è legato ad un valore massimo di ISEE pari a 9.360 euro tuttavia  per accedere alla Mia viene fissato :

1.un valore  ISEE  non superiore a euro 7.200; nel caso di nuclei familiari con minorenni;

2.un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

3.un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4.un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    • 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
    • d) per il richiedente della MIA, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.


Non ha diritto alla MIA il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.


Perdita del benefico al primo rifiutoDopo aver presentato richiesta per la nuova prestazione, il beneficio sarà riconosciuto solo a seguito di controlli incrociati sul possesso dei requisiti e sul nucleo familiare. Se questi avranno esito positivo, i nuclei familiari in cui non sono presenti occupabili saranno indirizzati ai Comuni per percorsi di inclusione sociale, gli altri saranno invece mandati ai centri per l’impiego. Per perdere il diritto alla Mia sarà sufficiente rifiutare la prima offerta di lavoro congrua, che sarà ritenuta tale se la sede di lavoro è ubicata nella provincia di residenza o in province confinanti. Saranno considerate congrue anche le offerte di lavoro per contratti brevi purché superiori ai 30 giorni.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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