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La maxi-sanzione per lavoro nero, assorbe le omesse comunicazioni (CO)


Ordine Informa

L’ispettorato nazionale del lavoro nella nota 2089/2022, precisa che non è punita la mancata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro che si è svolto dall’inizio alla fine in nero, perché in tal caso la sanzione (da 100 a 500 euro) è assorbita dalla maxisanzione per lavoro sommerso. Se, invece, il rapporto è iniziato in modo irregolare ma poi è emerso, allora l’omissione della CO di cessazione è sanzionabile.

La maxisanzione, si ricorda, è graduata per fasce in base alla durata dell’illecito: da 1.800 a 10.800 euro per lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni; da 3.600 a 21.600 euro per lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni; da 7.200 a 43.200 euro per lavoratore irregolare impiegato oltre 60 giorni. Gli importi sono aumentati del 20% se l’impiego riguarda stranieri, minori non in età lavorativa e percettori del reddito di cittadinanza. Gli importi, oltre alla maggiorazione, raddoppiano se il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, è già stato sanzionato per gli stessi illeciti (c.d. recidiva).

 In caso di maxi-sanzione è prevista la non applicazione delle seguenti sanzioni:

– per omesse comunicazioni dei rapporti di lavoro (CO) e consegna lettera di assunzione;

– in materia di Libro unico del lavoro (Lul) per omesse registrazioni. Tra le sanzioni «assorbite» dalla maxi-sanzione,  c’è anche quella per l’omessa CO di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, anche tale sanzione non trova applicazione in caso di contestazione della maxi-sanzione. Tuttavia, aggiunge l’Inl, la violazione riferita all’omessa CO di cessazione può dirsi assorbita solo nell’ipotesi in cui il rapporto oggetto di accertamento si sia svolto dall’inizio alla fine completamente in nero. Diversamente, quando il rapporto sia iniziato in modo irregolare e, successivamente, sia proseguito in modo regolare fino alla sua conclusione (sia quindi «emerso» anche in ragione di accertamento ispettivo) l’omissione della successiva CO di cessazione del rapporto è sanzionabile.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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