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La comunicazione semplificata dello smart working, con il D.L semplificazione, diventa strutturale


Ordine Informa

L’articolo 41-bis del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022), approvato in via definitiva al Senato, che va a sostituire il comma 1 dell’articolo 23 della L. 81/2017, prevede che dal 1° settembre 2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022, diventa strutturale.

Pertanto con decorrenza dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In caso di mancata comunicazione secondo tali modalità (come detto, da definire), la disposizione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 19, comma 3, del D.lgs. 276/2003, stabilita in un importo che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato dalla mancata comunicazione. Viene, anche stabilito che i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile siano resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 82/2005.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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