Skip to main content

APE sociale, come funziona


Ordine Informa

Con l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2016 numerose forme di stimolo all’occupazione, scorgeranno un triste tramonto. La crisi del Governo Renzi, all’indomani del Referendum del 4 dicembre, comporta necessariamente per la nuova compagine governativa che si formerà, l’obbligo di fornire la necessaria continuità ad una serie di progettualità inerenti l’occupazione nel nostro paese. In primis, come già molti hanno scritto, il nuovo dicastero del lavoro ovvero se riconfermato l’On. Poletti, dovrà dare linfa e sostegno all’Anpal ed al suo progetto delle politiche attive di cui all’immininente sperimentazione dell’assegno di ricollocazione. Individuare nuovi meccanismi incentivanti vista la caducazione della mobilità ma soprattutto pianificare e progettare la nuova Garanzia Giovani, oramai in scadenza al 30 giugno 2017, tenuto conto come il superbonus dia l’ultimo battito di ali al 31 dicembre 2016.
La legge di bilancio 2017, al comma 179 dell’art 1, introduce l’APE sociale che si affianca a quella volontaria ed aziendale. In sostanza, la possibilità di trasmigrare all’anticipo pensionistico (di vecchaiai) può essere realizzato, oltre che dai lavoratori su base volontaria con l’eventuale ausilio aziendale, anche da coloro che si trovano in determinate e cirostanziate situazioni di diffcioltà socio-economiche. Tenuto conto e ferma la struttura dei requisiti generali, tra cui i compimento dei 63 anni anni d’età, e la residualità per il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia (3 anni e sette mesi), la norma di Bilancio ha individuato una indennità a carico dello Stato che funziona come l’Ape volontaria, sempre dal 1° maggio al 31 dicembre 2018 ma rivolta a quattro categorie di soggetti. Viene definita APE sociale, ed è concessa esclusivamente alle categorie di soggetti indicate nella legge, al compimento dei 63 anni di età. In specie:
– lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento per motivo oggettivo di cui all’art 7 della legge n. 604/66 (Fornero), e che abbiano concluso/completato integralmente la prestazione per la disoccupazione (c.d. NASPI) spettante, da almeno tre mesi, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Ergo i soggetti non devono essere percettori di NASPI (ex indennità di disoccupazione), che dal 1° gennaio 2017 sostituirà anche la indennità di mobilità, da almeno tre mesi;
– lavoratori che assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge od un parente di primo grado convivente con handicap ed in situazione di gravità (ex art. 3 della legge n. 104/92), in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– lavoratori con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento della invalidità civile, non inferiore al 74% ed in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni continuativi attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose, di cui all’allegato C della legge di Bilancio: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnante della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido, facchini addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia nonché gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. In questo caso l’anzianità contributiva richiesta è di 36 anni.
La concessione dell’APE sociale richiede in modo necessario, fondamentale ed imprescindibile la presenza della cessazione dell’eventuale attività lavorativa, da parte dei soggetti su indicati, e non spetta a coloro che siano già titolari di una pensione diretta.
Inoltre, l’APE sociale non è compatibile con la percezione di eventuali altri redditi da lavoro dipendente o subordinato nei limiti di 8.000 euro annui e con attività di lavoro autonomo entro 4.800 euro annui: fino a tale importo, invece, si può lavorare ed intascare l’APE sociale in attesa della pensione di vecchiaia. Anche se, su questo punto, essendo prevista la cessazione dell’attività lavorativa, come detto in precedenza, occorrerà attendere il decreto attuativo per comprenderne meglio la portata applicativa.
L’APE sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, come l’Asdi, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione o con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
L’APE sociale è erogato mensilmente per 12 mensilità al’anno ed è pari all’importo della rata di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione dell’APE sociale stessa. Non è soggetta a rivalutazione ed in ogni caso non può superare l’importo mensile di € 1.500,00.
Come detto, il funzionamento dell’APE sociale è pari a quello dell’APE volontaria. Verrà consentito ai lavoratori di mettersi a riposo prima del tempo. Il prestatore che da maggio 2017, abbia i requisiti di almeno 63 anni di età e le altre particolarità contributive prime citate per le varie categorie, a cui manchino non più di tre anni e sette mesi al conseguimento della pensione di vecchiaia, avrà diritto a richiedere un anticipo pensionistico della durata minima di sei mesi e massima di tre anni e sette mesi, erogato mensilmente e non soggetto ad imposizione contributiva e fiscale. Tale anticipo si realizza mediante un prestito concesso da una banca scelta dal lavoratore fra quelle che adiriranno all’inziativa. Il prestito serve a creare una sorta di provvista/dote finanziaria per l’erogazione dell’anticipo pensionistico (APE), dal momento della richiesta fino all’acquisizione della pensione di vecchiaia per effetto dell’avvenuta maturazione dei requisiti. Al momento momento del conseguimento della pensione di vecchiaia (accesso alla pensione di vecchiaia), inizia il percorso di restituzione del prestito da parte dell’interessato: l’Inps tratterrà dalla pensione stessa la rata del prestito sulla base di un piano di ammortamento mensile di pari importo per la durata di vent’anni, fermo restando la facoltà di restituzione anticipata.
Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell’Ape sociale: saranno meglio definite le caratteristiche specifiche delle attività lavorative gravose; le modalità per presenatre le domande; l’eventuale compatibilità con prestazioni lavorative.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X