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IRAP sui ristorni ai soci delle Cooperative


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 1 del 4 aprile 2024 rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un’associazione di cooperative in relazione i ristorni ai soci di cooperative, stabilisce che tali ristorni essendo considerati alla stregua di distribuzioni di utili e, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile Irap. L’Agenzia chiarisce che il principio generale che sorregge il relativo sistema impositivo, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma Irap), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi. Nell’ipotesi in cui sussista un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell’Irap diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo; ciò in quanto le indicazioni contenute nel Documento Oic prescrivono che la contropartita del relativo debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura. Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società non prevedono un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell’utile non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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