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Invariata la comunicazione all’INPS fino a 60 minuti prima dell’inizio


Ordine Informa

A seguito delle  novità che interessano le prestazioni di lavoro occasionale, restano inalterate , come ha confermato l’Inps con la circolare 6/2023,  il sistema telematico già in uso per gestire e retribuire le prestazioni saltuarie tramite il contratto di prestazione occasionale e tramite il libretto famiglia.

Le procedure di attivazione delle prestazioni sul sito Inps si possono effettuare con le proprie credenziali (Spid o Cns); tramite i servizi di contact center Inps; oppure, attraverso gli intermediari o gli enti di patronato.

Accedendo alla piattaforma, è possibile fornire informazioni identificative per gestire rapporto di lavoro e adempimenti contributivi. Il prestatore esaurisce gli adempimenti con la registrazione, ma l’utilizzatore deve creare la provvista finanziaria per pagare le prestazioni: il deposito può essere alimentato con versamento delle somme con modello F24 o attraverso la procedura informatica PagoPa.

I dati da indicare

Solo dopo che le somme vengono contabilizzate e rese disponibili dal sistema l’utilizzatore può procedere con la comunicazione all’Inps della prestazione: infatti, con riferimento al contratto di prestazione occasionale, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione occasionale (tramite piattaforma telematica o contact center) vanno comunicati dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento e l’oggetto della prestazione; la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni; il compenso pattuito nei limiti previsti dalla legge.

È possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, indicando il relativo compenso, nei limiti orari fissati dalla legge: la dichiarazione inerente le ore aggiuntive va trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio

Quanto si paga

Salvo accordi più favorevoli, il compenso per ogni ora di prestazione non può essere inferiore a nove euro e quello giornaliero a quattro ore continuative (36 euro), anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a quattro ore. L’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate che si presume saranno rese nell’arco temporale indicato.

Inoltre, i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

I diritti dei prestatori

Infine, è bene ricordare come non siano cambiate le tutele già previste per i prestatori: questi hanno diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata Inps, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e sono soggetti alle regole sul riposo giornaliero, sulle pause e sui riposi settimanali stabilite dal Dlgs 66/2003, oltre che alle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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