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INPS – News ed approfondimenti problematiche


Ordine Informa

L’impegno del Vice Presidente Nazionale Vincenzo Silvestri, sul fronte dei rapporti con l’Inps, continua a dare i suoi frutti infatti, a seguito della riunione con la Direzione Nazionale dell’Istituto, sono emersi ulteriori approfondimenti a questioni e problematiche che investono l’INPS. Tra i vari argomenti trattati, CIGO e conguaglio autorizzazioni, Gestione semafori e Durc, Indennità economica di malattia nel settore dello spettacolo, Iscrizione fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato FSBA
Circolare n. 99/16 e assunzione disabili.
CIGO e conguaglio autorizzazioni
È noto il disagio creato in fase di presentazione delle istanze di CIGO a partire dal 24.9.15, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo N. 148/15.
La mancanza di un regime transitorio, infatti, ha comportato un lungo blocco dell’operatività delle sedi, parzialmente recuperato con la circolare n. 197/15.
Con il messaggio n. 2908 del 01/07/2016, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti ed indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, alla luce dei nuovi criteri stabiliti dal D.M. n. 95442 del 15/04/2016.
Si ha motivo di ritenere che la circolare esplicativa, peraltro preannunciata nello stesso messaggio citato, che dovrà permettere finalmente il conguaglio delle autorizzazioni sull’uniemens, sarà pubblicata alla fine del mese di agosto. Questo comporterà che i termini di decadenza dei vari periodi di CIG richiesti, cominceranno a decorrere solo dalla pubblicazione della circolare stessa.
Ad oggi, infatti, non è ancora possibile effettuare tale conguaglio in quanto mancano i relativi codici, e le istruzioni con le modalità di versamento del nuovo contributo di solidarietà introdotto dal Dlgs. N. 148/15.
Il Consiglio Nazionale ha provveduto a denunciare all’Inps la gravità della situazione che si registra in molte province, dove ci sono ritardi di quasi un anno nel rilascio delle autorizzazioni.
Per quanto riguarda le difficoltà introdotte dal nuovo termine di 15 giorni dall’evento per la presentazione delle istanze, il Consiglio Nazionale è impegnato nella discussione del decreto correttivo al jobs act, attualmente all’esame del parlamento, dove ha proposto apposito emendamento che sposta alla fine del mese successivo all’evento il termine per le istanze.
Da ultimo ci pervengono diverse segnalazioni in ordine al nuovo adempimento che impone di allegare i bollettini meteo, previsto dall’art. 6 del predetto decreto ministeriale del 15 aprile 2016 n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016, per le istanze di cassa integrazione per cause meteorologiche.
Oltre all’evidente appesantimento burocratico si evidenzia che nel caso di richiesta all’Aeronautica Militare, la stessa è pure a titolo oneroso.
Anche in questo ambito, il Consiglio Nazionale provvederà a segnalare al Ministero le difficoltà che stanno riscontrando le aziende e i loro intermediari, richiedendo che si individui una soluzione alternativa, meno penalizzante per i soggetti coinvolti nella presentazione delle istanze.
Gestione semafori e Durc.
L’INPS, con il messaggio n.3184 del 2016 segnala che è in corso una modifica alla procedura Durc interno, attualmente non più in linea con le norme vigenti.
L’Istituto si adeguerà quindi alla procedura Durc Online, implementando le interrogazioni del sistema al fine di acquisire la regolarità delle aziende.
Come è noto, l’ultima interrogazione con invio delle PEC col preavviso di accertamento negativo risale allo scorso 30.5.15.
Per le aziende, potenzialmente destinatarie di un preavviso di regolarità per una rettifica ex art. 1, comma 1175, della Legge 296/06 che, pur non avendo ricevuto la PEC con il suddetto preavviso, hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, le evidenze generate dal sistema saranno automaticamente annullate e, in fase di consultazione della posizione, vi sarà l’accensione del semaforo verde. Il tutto avverrà nei mesi di luglio e agosto.
Dal mese di settembre, le posizioni irregolari riceveranno un preavviso tramite PEC e vi sarà la contestuale accensione del semaforo rosso. Per questo motivo, per le posizioni sanabili con il mero versamento delle scoperture, si suggerisce di provvedere quanto prima, onde evitare di incorrere nel blocco del DURC.
Secondo quanto comunicato dall’INPS, nell’ambito dell’ultima riunione del 13.7.2016 del tavolo tecnico DCE Inps/CNO, dal 2017 sarà operativa una piattaforma informatica apposita nella quale l’impresa o il Consulente del Lavoro potranno verificare la regolarità contributiva di mese in mese e, soprattutto, prima di porre a conguaglio eventuali agevolazioni contributive.
Indennità economica di malattia nel settore dello spettacolo.
Da tempo l’Inps emette note di rettifica volte al recupero del contributo dell’indennità di malattia per i lavoratori del settore dello spettacolo.
L’Istituto, infatti, ha improvvisamente e senza comunicati ufficiali cambiato opinione su un punto, finora pacifico, circa il doppio binario che va applicato al settore.
Come è noto, il contributo non è dovuto se la corresponsione della retribuzione è prevista dagli accordi collettivi a carico dell’azienda.
Al proposito, abbiamo interpellato la Direzione Centrale Entrate dell’Inps che ha fatto pervenire direttamente via mail il 1/6/2016 al Consiglio Nazionale il seguente parere:
” Nel settore dello spettacolo, la tutela relativa all’assicurazione economica di malattia trovando la sua principale fonte normativa nel D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 è caratterizzata da peculiari elementi distintivi.
Infatti, detta assicurazione opera in favore di “tutti” i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals (oggi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo F.p.l.s.). In proposito, si fa presente che l’elenco delle figure professionali dello spettacolo assicurate al F.p.l.s. è contenuto nell’art. 3 del predetto D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro con i decreti 15 marzo 2005.
Pertanto, posto che tutti i lavoratori dello spettacolo annoverati nell’ambito di detto elenco sono tutelati, per espressa previsione normativa, dall’assicurazione economica di malattia, la correlata obbligazione contributiva insorge (per il datore di lavoro/committente) a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro sia essa di tipo subordinato ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva.
In proposito, si evidenzia che la sussistenza dell’obbligo contributivo a favore di tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo è stata negli anni precisata e ribadita in varie disposizioni amministrative adottate dall’Istituto (cfr. circolare n. 134363/AGO e 1065 RCV del 21 maggio 1980, emanata congiuntamente dall’Inps ed Enpals a seguito della assegnazione ad Inps della competenza alla riscossione di contributi di malattia; circolare n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 180/1987 e circolare n. 1/2003 par. 1.2, etc.). Nell’ambito delle predette circolari si chiariva che l’obbligo contributivo sussisteva con riferimento a tutti i lavoratori dello spettacolo, in quanto aventi diritto all’assicurazione di malattia, e che la possibilità di esonero dal versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica poteva ricorrere esclusivamente in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell’evento la corresponsione dell’intera retribuzione.
A tale ultimo proposito, si ricorda che il legislatore, con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ha definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione vale anche per i datori di lavoro che, per effetto di disposizioni di legge ovvero contrattuali, siano tenuti a corrispondere il relativo trattamento economico ai lavoratori occupati ed è, pertanto, venuta meno la possibilità di esonero precedentemente prevista (cfr. art. 20, commi 1 e 1 bis D.L. n. 112/2008).
Pertanto, sulla base del quadro normativo vigente l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riferito anche ai i datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo – subordinati, parasubordinati o autonomi – identificati dall’obbligo I.V.S. presso la gestione ex Enpals, che corrispondano, per previsione di legge o contrattuale, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.
Infatti, come chiarito dall’Istituto l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa (cfr. circolare n. 122/2011).”
A tale parere il Consiglio Nazionale ha risposto con le osservazioni che vengono allegate, cui non è ancora seguita nessuna risposta ufficiale dell’Inps.
Va comunque sottolineato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 335/95, affinché la variazione di inquadramento previdenziale produca efficacia nei confronti di un’intera categoria di datori di lavoro, è necessario che sia stata pubblicata la circolare INPS che detti disposizioni in tal senso (principio di non retroattività).
Iscrizione fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato FSBA.
L’Inps ha formalmente richiesto al Ministero di conoscere il suo parere in ordine alla correttezza dell’iscrizione al fondo bilaterale artigiano di aziende che hanno perso la qualifica di impresa artigiana, ma che continuano ad applicare il CCNL di tale settore.
A tal proposito il Ministero, con il supporto del proprio Ufficio legislativo, ha risposto che l’obbligo di iscrizione al fondo del settore dell’artigianato sussiste per le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85.
Conseguentemente, le imprese prive di tali caratteristiche, anche nel caso applichino i contratti collettivi del settore artigiano, devono essere iscritte al fondo di solidarietà del settore di appartenenza o, in mancanza, nel caso superino più di cinque dipendenti, al fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 148/15 (FIS).
In buona sostanza secondo il Ministero, nella fattispecie in esame, è l’inquadramento aziendale a dover essere preso in considerazione e non l’eventuale CCNL applicato.
Il ragionamento, certamente condivisibile sul piano teorico, non può però condurre a situazioni di incertezza con richieste di duplicazione del contributo. Al proposito non si può infatti dimenticare che sia L’art. 4 della Legge 92/12 che gli articoli 26 e 27 del Dlgs. N. 148/15 fanno riferimento ad accordi e contratti collettivi dai quali hanno origine i fondi. Dall’applicazione di un determinato CCNL dovrebbe scaturire, quindi, il corrispondente obbligo di iscrizione al fondo bilaterale contrattuale.
Onde evitare che un datore di lavoro che si trovi nella condizione descritta, venga chiamato a duplicare il versamento ai vari fondi oggi operanti e, in assenza di una posizione ufficiale dell’Istituto, il Consiglio Nazionale provvederà a presentare istanza di interpello al Ministero del Lavoro.
Circolare n. 99/16 e assunzione disabili.
Con riferimento alla circolare n. 99/16 e alle norme di legge per l’assunzione dei lavoratori in condizioni di disabilità, il Consiglio Nazionale ha provveduto ad inoltrare due quesiti alla Direzione Centrale dell’Inps competente per materia.
I quesiti e le relative risposte (fornite nell’ambito dell’ultima riunione del 13.7.2016 del tavolo tecnico DCE Inps/CNO) , sono qui sottoriportati:
a) se il rapporto di lavoro con il disabile dovesse essere trasformato a tempo parziale, che procedura andrebbe eseguita?
In caso di trasformazione l’agevolazione deve essere riparametrata nel conguaglio delle somme in proporzione al nuovo orario di lavoro, senza ulteriore adempimenti nei confronti dell’INPS. L’importo concesso, infatti, è da considerare come una stima suscettibile di revisione in diminuzione.
b) Dopo l’approvazione dell’incentivo potrebbe verificarsi la riduzione della percentuale di disabilità, a seguito di revisione sanitaria. In questo caso l’incentivo verrebbe sospeso o revocato?
l’Istituto ha risposto che si realizzerebbe un caso di sospensione e non di revoca di quanto già fruito.
Il Vice Presidente si impegna a provvedere a dare tempestiva informazione in ordine alle questioni oggetto di ulteriori approfondimenti.
In allegato
INPS indennità malattia spettacolo
Schema aliquote a Luglio 2016


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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