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INPS- Aggiornati i limiti reddituali 2023 per le prestazioni


Ordine Informa

Con la circolare n. 43/2023, l’INPS ha aggiornato, per l’anno 2023, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi – I trattamenti economici previdenziali per gli eventi da indennizzare per questa tipologia, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che per l’anno in corso è pari a 53,95 euro.

Lavoratori agricoli a tempo determinato – La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni di tale categoria di lavoratori non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2023, è pari a 48,00 euro.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni –Per quanto riguarda le prestazioni economiche per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, il dato verrà comunicato appena sarà disponibile.
Nel frattempo dovrà essere utilizzato il reddito valido per l’anno 2022 pari a 60,26 euro.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – Per i lavoratori domestici, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2023, dovranno essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
  • 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
  • 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
  • 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratori autonomi – L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza dovranno essere calcolate in base ai seguenti importi:

  • 48,00 euro – Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali;
  • 53,95 euro – Artigiani e Commercianti;
  • 29,98 euro – Pescatori.

Gestione separata – Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata per l’anno 2021 – non pensionati o non già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria – le aliquote contributive pensionistiche risultano pari a:

  • 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
  • 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.


Con riferimento all’indennità di malattia, l’Istituto ricorda che la stessa è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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