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INL- Rischi legati al caldo


Ordine Informa

L’Ispettorato del Lavoro, nella nota prot. n. 5056 del 13 luglio 2023 u.s,  ha richiamato l’attenzione sui profili di tutela, in ragione delle condizioni climatiche in atto, fornendo ai propri uffici territoriali indicazioni per i rischi legati ai danni da calore ribadendo in particolare le indicazioni operative già condivise nella nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.

L’Ispettorato ha infatti  evidenziato come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Inoltre, ha voluto ricordare quali siano le mansioni maggiormente interessate da tali fenomeni, segnalando quelle che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio, quali: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.
E’ stato ribadito che altri fattori importanti, che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde della giornata (14:00 – 17:00) altri fattori sono:

– Le mansioni;
– Le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
– L’ubicazione del luogo di lavoro;
– La dimensione aziendale;
– Le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.
Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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