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Incentivo NEET – probabile riduzione  dal 60% al 50%


Ordine Informa

In merito all’incentivo per le assunzioni dei neet  , di cui alla  Legge numero 85 del 3 luglio 2023, pur non essendo stato modificato il testo normativo di riferimento, molto probabilmente dovrà essere ridotto dal 60% al 50%. Questo perche’ lo stesso c. 1 dell’art.27 della citata legge  specifica che la misura è introdotta nel rispetto dell’art.32 del Reg. UE 651/2014, il quale,  impone al c.6 un limite economico, pari al 50% dei costi ammissibili. Il c.2 del medesimo art.32 del citato Regolamento stabilisce che si intendono ammissibili  i costi salariali, determinati su un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione di un lavoratore svantaggiato, e su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione in caso di lavoratore molto svantaggiato. Il c.31 dell’art.2 del medesimo Regolamento, inoltre, recita: “«costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito”.
Vi è quindi discordanza tra il limite del 50% delle retribuzioni lorde stabilito dal Regolamento UE e la percentuale del 60% delle medesime retribuzioni lorde introdotta come incentivo dal Decreto Lavoro.
Pertanto, poiché l’incentivo neet è pari al 60% della retribuzione erogata (costo salariale come definito dal Reg. Ue) per un massimo di 12 mesi, in caso di lavoratore svantaggiato dovrà essere verosimilmente ridotto al 50% (c.6, art. 32 Reg. UE 651/2014) in quanto, come detto, in tal caso è al medesimo periodo di 12 mesi che si riferisce il limite dei costi ammissibili; qualora invece l’incentivo neet riguardi l’assunzione di lavoratore molto svantaggiato, essendo il periodo di riferimento per il limite del 50% pari a 24 mesi, dovrebbe esserci capienza per la percentuale del 60% prevista dal D.L.48/2023
Le altre condizioni di compatibilità della misura contenute nel Regolamento prevedono inoltre che l’assunzione agevolata debba costituire in incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e che, se il periodo d’occupazione del lavoratore è più breve di 12 mesi per i soggetti svantaggiati, o di 24 mesi per i soggetti molto svantaggiati, l’aiuto dovrà essere proporzionalmente ridotto di conseguenza.
È opportuno ricordare che, benché sia riferito ad assunzioni effettuate nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023, il beneficio non è ad oggi ancora fruibile poiché è necessario che l’ANPAL emetta il proprio decreto di ripartizione territoriale delle risorse e che l’Inps pubblichi il suo consueto documento di prassi con le istruzioni tecnico – operative di gestione.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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