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In caso di licenziamenti economici, per la tutela dell’art. 18, non serve la “manifesta” insussistenza del fatto


Ordine Informa

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125/2022 depositata il 19 maggio, ha affermato che, ai fini della tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70), nel testo modificato dalla c.d. legge Fornero (L. n. 92/12), il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta” (settimo comma, secondo periodo). Secondo la sentenza , al fatto, si deve «ricondurre ciò che attiene all’effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità» (C. Cost. n. 59 del 2021).

In definitiva, la sentenza n. 125/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della Legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, limitatamente alla parola «manifesta».

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


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