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Il risarcimento per demansionamento è non imponibile in quanto considerato danno emergente


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 185/2022 dell’ 8 aprile, chiarisce che l’importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento del lavoratore deve essere considerato non imponibile, in quanto configurabile come danno emergente e quindi volto a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non assoggettabile a ritenuta alla fonte.

In una sentenza l’istante veniva condannato al pagamento delle somme all’ex dipendente una volta accertato che le mansioni a questi attribuite erano inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti e, ad avviso del giudice, ciò ha rappresentato indubbiamente una lesione della capacità professionale del lavoratore. Pertanto, in linea con la prassi sopra menzionata, l’Agenzia ritiene che le somme liquidate dal Tribunale adito sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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