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Fringe benefit & figli a carico


Ordine Informa


Il Decreto-Legge n. 48, convertito in Legge 85/2023, ha introdotto delle novità, limitatamente al periodo d’imposta 2023, in relazione alla possibilità di erogazione di beni e/o servizi, ceduti ai lavoratori dipendenti con figli a carico (fringe benefit), con l’innalzamento della soglia massima d’esenzione e della  possibilità di rimborsare utenze domestiche. I figli sono  considerati   fiscalmente a carico se  hanno un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni .
Con la  conversione in legge del decreto sopra citato  è stato confermato il regime transitorio più favorevole per dipendenti con figli fiscalmente a carico ed è stata elevata la precedente soglia di esenzione da euro 258,23, ad euro 3.000. L’ esenzione riconosciuta concerne anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Un aspetto importante riguarda la necessità – in caso di corresponsione dei benefit in questione e/o rimborso delle utenze domestiche – di rendere l’informativa alle RSU, se presenti in azienda.
Inoltre, il regime transitorio più favorevole in esame si applica a patto che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.
Per quanto attiene la possibilità di rimborso delle utenze domestiche, ricordiamo che la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate- per l’anno d’imposta 2022 – aveva precisato che, in alternativa alle fatture, il datore di lavoro potesse acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attestasse di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche corredandola degli elementi necessari per identificare le utenze, ad esempio:

• il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo);• la tipologia di utenza;• l’importo pagato;• la data e le modalità di pagamento.

La giustificazione di spesa poteva essere rappresentata anche da più fatture ed era valida anche se la stessa era intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Presumibilmente, le regole sopra esposte rimarranno invariate, ma, in ogni caso è bene attendere eventuali ulteriori/differenti indicazioni.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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