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FIS: maggiore flessibilità nel riesame delle domande respinte per l’Assegno di Integrazione Salariale


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, chiarisce, a seguito di richieste pervenute da parte delle sedi territoriali dell’Istituto, in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS) che:

a) nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro;

b) nel caso in cui il datore di lavoro, con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente, abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, l’Inps precisa che: con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro; con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, o a una causale straordinaria; c) nel caso in cui il datore di lavoro, con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente, abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria o giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 , viene precisato che : con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”; con riferimento al secondo caso, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali, in difformità con la causale richiesta; con riferimento al terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero vigilante apre ad una maggiore flessibilità nel riesame delle domande presentate nel periodo interessato, in ragione della tutela sia dell’impresa che dei lavoratori.

(Autore: AMS

(Fonte: FiscalFocus)


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