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Esonero del 2-3% variabile in corso d’anno


Ordine Informa

Nella circolare n. 7/2023 dell’INPS, in merito all’esonero contributivo del 2 o del 3% introdotto dalla legge di Bilancio 2023, poichè  va riconosciuto su base mensile e in modo distinto su retribuzione e tredicesima, ciò comporta che l’ammontare dell’aliquota di sconto per lo stesso dipendente possa variare da un mese all’altro o anche nel mese stesso.

L’agevolazione prevede una riduzione di tre punti percentuali dei contributi a carico del lavoratore dipendente se la retribuzione imponibile previdenziale del mese non supera 1.923 euro, mentre la riduzione è di 2 punti percentuale se la retribuzione supera 1.923 ma non 2.692 euro. Dato che la verifica va effettuata sul singolo mese, può accadere che in una mensilità il dipendente benefici della riduzione del 2% e in un altro del 3% (oppure non abbia alcuno sconto in quanto oltre i 2.692 euro).

L’importo mensile massimo della retribuzione imponibile deve  essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.
Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Ai fini dell’accesso al beneficio nella misura di 3 punti percentuali, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità,

  • Il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • Il valore “L099”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – tredicesima mensilità”;
  • Il valore “L100”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – rateo tredicesima mensilità”.

Per la misura del 2% nei casi di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro, a partire dal mese di gennaio 2023 si continuerà ad utilizzare il codice già in uso “L025”.
Per i datori di lavoro che abbiano già provveduto all’elaborazione dei cedolini per la mensilità di gennaio 2023 e che non abbiano potuto procedere all’esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, potranno, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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