Skip to main content

Esonero Contributivo 2024 non si applica alla tredicesima


Ordine Informa

Anche per l’anno 2024 viene confermato, con la Legge n. 213/2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
La misura del beneficio e’ la stessa dello scorso anno:

  • sgravio del 7% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera l’importo di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • sgravio 6% se l’imponibile a fini previdenziali non supera l’importo di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Al fine di evitare un trattamento sfavorevole al lavoratore beneficiario dell’esonero in esame, anche nei calcoli relativi alla lordizzazione delle indennità erogate dall’INPS bisogna tenere conto dell’esonero del 6 o 7 per cento.
La formula  è la seguente:

  • aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% con sgravio 6%: coefficiente pari a 100/(100 – 3,19) = 1,033
  • aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% con sgravio 7%: coefficiente pari a 100/(100 – 2,19) = 1,022
  • aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% con sgravio 6%: coefficiente pari a 100/(100 – 3,49) = 1,036
  • aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% con sgravio 7%: coefficiente pari a 100/(100 – 2,49) = 1,026

La decontribuzione non si applica, per il 2024, alla tredicesima mensilità (né ad altri ratei di mensilità aggiuntive) , a prescindere dal fatto che la stessa sia erogata al lavoratore in unica soluzione a dicembre ovvero in ratei mensili.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X