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Elemento Economico di Garanzia – Erogazione in assenza di Accordi di 2° Livello, Territoriali ed Aziendali


Ordine Informa

Il CCNL Terziario 30 marzo 2015, che si applica ai dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ha previsto, in assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, che prevedano trattamenti economici migliorativi, l’erogazione dell’Elemento economico di garanzia (EEG), con la retribuzione di novembre 2017. L’EEG è stato introdotto con la primaria funzione di incentivare, anche se indirettamente, nell’ambito dell’applicazione del CCNL nazionale, la diffusione della contrattazione di secondo livello e quindi di premi collegati alla produttività del fattore lavoro.
Confcommercio, con la nota prot. 0010015 del 08/11/2017, ha fornito i chiarimenti operativi sulle modalità di corresponsione e di assorbimento dell’elemento incentivante.
Destinatari dell’EEG sono i dipendenti, a tempo indeterminato ed apprendisti, in forza al 31 ottobre 2017 e che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi.
L’importo erogato sarà commisurato all’effettiva prestazione lavorativa resa nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2017 e varierà secondo il livello di appartenenza e le dimensioni aziendali.
Durante tale periodo, qualora intervenga un’assunzione a tempo indeterminato od una trasformazione da contratto a termine, il computo dei sei mesi decorrerà da tale, ultima data.
Con riferimento alla dimensione aziendale, in funzione della quale varia l’entità dell’importo da corrispondere, deve essere considerato, secondo le regole Uniemens, l’organico cristallizzato ad Ottobre 2017, prendendo come riferimento l’elemento .
L’elemento economico di garanzia dovrà comunque essere riproporzionato ai mesi di effettiva prestazione lavorativa svolta alle dipendenze dell’azienda.
Le frazioni di anno saranno infatti computate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese superiori od uguali a 15 giorni, infatti, come precisa la nota in premessa, nel caso in cui un dipendente abbia lavorato soltanto alcuni mesi, che dovranno essere comunque superiori a sei, nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2017, l’EEG dovrà essere calcolato, dividendo l’importo intero previsto dal contratto per 34 e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di mesi di effettiva prestazione lavorativa.
Per i dipendenti occupati a tempo parziale, l’importo dovrà naturalmente essere rapportato e ridotto in funzione all’effettivo orario di lavoro.
L’EEG sarà inoltre assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, corrisposto dall’azienda ai lavoratori al 1° gennaio 2015, il tutto indipendentemente dalla data di concessione e fatte salve le clausole esplicite di non assorbibilità dei trattamenti aggiuntivi.
In caso di passaggio di livello nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 ottobre 2017, la misura dell’importo dell’Elemento Economico di Garanzia sarà naturalmente calcolata in base all’ultimo livello conseguito.
confcommercio-su-eeg-2017
(Autore: AB)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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