Skip to main content

Decreto Aiuti, le misure del provvedimento


Ordine Informa

Sgravio aggiuntivo fino al 2% dei contributi

Un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell’1,2% per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. A beneficiarne i lavoratori con una retribuzione imponibile fino a 35mila euro e che dal 1° gennaio già avevano ottenuto l’esenzione contributiva dello 0,8% in vigore dallo scorso gennaio e fino alla fine dell’anno. Per sei mesi l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, dunque è di due punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Bonus di 200 euro per chi è stato escluso finora

Il bonus di 200 euro è esteso anche ai  lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che finora non hanno beneficiato dell’indennità, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (cassintegrati, lavoratrici rientrate dalla maternità). L’indennità sarà pagata, in via automatica, nella retribuzione di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. Tra le categorie che potranno ottenere il bonus anche 50mila pensionati, 56 mila dottorandi e assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del Dl (10/08/2022), e che siano iscritti alla gestione separata, nonché i  collaboratori sportivi, colpiti dalla pandemia e dalla crisi energetica, rimasti esclusi dalla misura.

Fringe benefit, l’esenzione sale fino ad euro 600,00
Viene più che raddoppiata – da 258 a 600 euro –  il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali. Una misura temporanea, sul modello di quanto fatto durante l’emergenza Covid, limitata al periodo d’imposta 2022 (quindi con effetto retroattivo per tutto l’anno) e questa volta collegata all’emergenza del caro bollette. Non concorreranno infatti a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti «nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X