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Decontribuzione SUD


Ordine Informa

L’INPS, con la circolare n. 90/2022, da il via libera alla fruizione  dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud), limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.  Quanto ai datori di lavoro interessati, l’Inps fa presente che possono accedere al beneficio in oggetto i datori di lavoro privati colpiti dagli effetti della crisi ucraina, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla normativa.  L’agevolazione spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “Denuncia Individuale”.
In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, nell’elemento “Info Agg causali Contrib” i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento al mese di luglio 2022, nel caso in cui i datori di lavoro non riescano ad adeguare i propri sistemi informativi, potrà essere effettuata come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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