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Copertura INAIL ordinaria per gli RLS


Ordine Informa

L’INAIL, con la circolare n. 23/2023 precisa che in assenza di un’espressa e specifica previsione normativa, gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) durante lo svolgimento delle loro funzioni e strumentalmente collegati a esse vanno considerati infortuni sul  lavoro e, come tali, compresi nella copertura assicurativa Inail. La tutela viene esclusa, invece e come sempre, se nel caso concreto si accerti che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore, ossia non attinente all’attività lavorativa e dovuto a una sua scelta arbitraria.

La circolare fa il punto, anche , sulla posizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del rappresentante per la sicurezza di sito produttivo, previsti dagli articoli 48 e 49 del D.Lgs n. 81/2008. Si tratta di due figure che esercitano funzioni allargate, comprendendo il primo più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto e il secondo contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri con almeno 30mila uomini-giorno o contesti produttivi caratterizzati da problematiche complesse legate alla interferenza delle lavorazioni e un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. Per costoro, così come per il rappresentate per la sicurezza “ordinario”, la copertura sarà assicurata dal datore di lavoro alle voci della tariffa ordinaria dipendenti e gli eventi infortunistici legati alla loro attività non verrà esclusa dall’andamento infortunistico aziendale.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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