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Cooperative sociali- Riforma Ammortizzatori Sociali


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio n. 1167/2024, in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono attratti dalla disciplina della CIGS anche tali datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS). Pertanto, i datori di lavoro costituiti in forma di società coooperativa , sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS (0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti) e, conseguentemente, i relativi dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, sono destinatari dell’assegno di integrazione salariale garantito dal medesimo FIS. Nei confronti delle suddette società cooperative – rientranti nel campo di applicazione del FIS e contraddistinte attualmente dal codice di autorizzazione “4B” trova altresì applicazione la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci. Infine, con il messaggio in commento l’Istituto previdenziale precisa che sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, verrà eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, verranno assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”; inoltre, sono stati forniti i codici Uniemens per la regolarizzazione dei periodi da gennaio a marzo 2024 che potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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