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Contribuente assente, studi di settore k.o.


Fisco

Quando il contribuente non si presenta al contraddittorio per chiarire la sua posizione fiscale, lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli calcolati in base agli studi di settore determina, sempre, un accertamento fiscale. Tale ripresa, tuttavia, scaturisce legittimamente, solo nel caso in cui questo stesso scostamento rappresenti un dato significativo e sia superiore ad una percentuale del 25-30% tale da rappresentare una grave incongruenza. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n.1594/01/14 emessa dalla prima sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata il 14 marzo scorso. Secondo i giudici regionali, i parametri e gli studi di settore, costituiscono un sistema di presunzioni semplici che acquistano i caratteri di precisione, gravità e concordanza, nel momento in cui vengono adeguati alla realtà economica del contribuente. L’accertamento, quindi, nel caso di reddito che non presenti una grave incongruenza, può essere annullato anche se non vi sia stata la partecipazione al contraddittorio richiesto dall’ufficio. Per giungere a queste conclusioni, il Collegio regionale ha esaminato le disposizioni della Circolare n.5/E del 23 gennaio 2008, con la quale la stessa Agenzia delle entrate ha ammesso che le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore, assumono la veste di presunzioni semplici non autonomamente sufficienti all’emissione automatica di accertamenti fiscali. «La stessa circolare» aggiunge il collegio «pone l’accento sulla necessaria esistenza di gravi incongruenze tra il reddito dichiarato e quello accertato. Infatti», prosegue il collegio «anche le sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 26635/2009, sottolineano la necessità di una grave incongruenza tra redditi dichiarati e redditi desumibili dagli studi di settore». Nel caso in esame, si tratta di uno scostamento da considerare nei limiti della norma, se si utilizzano strumenti statistici complessi e ciò, tenuto anche conto che la giurisprudenza prevalente considera nella misura del 25-30% la percentuale di scostamento significativa per rappresentare le gravi incongruenze. Circostanza non riscontrata nella presente fattispecie.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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