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Compensazioni- possibile blocco dall’INPS se non le ritiene valide


Ordine Informa

Con la sentenza  n. 540 del 20 febbraio 2023 sezione lavoro del Tribunale di  Milano, arrivano novità  a discapito delle compensazioni tra debiti contributivi e crediti fiscali.
Nel caso in esame, un’azienda aveva provveduto a compensare un proprio debito verso l’Inps con un credito Iva acquisito da altra impresa, a seguito di cessione di ramo d’azienda.
L’Inps, pur avendo ricevuto la disposizione di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate, entrava nel merito dell’effettiva sussistenza del credito, in quanto riteneva sproporzionato l’importo del credito IVA rispetto al prezzo d’acquisto pagato dall’azienda cessionaria, oltre al fatto che l’azienda cedente avesse mantenuto tutte le passività con la sola eccezione del credito IVA.
Ritenendo il credito di dubbia genuinità, l’Inps provvedeva a notificare allert all’Agenzia delle Entrate – che a sua volta demandava il controllo alla Guardia di finanza – e nel contempo bloccava l’abbinamento del pagamento degli uniemens per poi emettere successivamente avviso di addebito per il recupero delle somme.
Il contribuente si difendeva affermando che l’Inps, una volta ricevute dall’A.d.e. le spettanze relative al credito Iva, avrebbe dovuto considerare estinto il debito, fatta salva poi l’azione di recupero da parte dell’A.d.e. nel caso in cui detto credito fosse risultato inesistente.
Il Giudice sostiene invece che laddove l’istituto previdenziale ravvisi un qualsiasi vizio su tali importi, esso è autorizzato ad agire, anche successivamente all’avvenuto accredito delle relative somme da parte dell’ente titolare del credito, poiché tale procedura – cioè il pagamento dell’ente titolare del credito all’ente titolare del debito – è automatizzata, e non suscettibile di sospensione dai rispettivi funzionari.
Il Giudice prosegue affermando che la procedura automatica di pagamento tra enti sia da considerarsi meramente contabile, e non sostanziale, in quanto, se l’Inps non ritiene valido il credito, può comunque decidere di non considerare saldato il debito del contribuente, e aggiunge “la facoltà di Inps, quale creditore, di non accettare la compensazione con un credito dubbio non risulta essere espressione di interferenza in un ambito nel quale l’ente non ha competenza”.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)



Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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