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Co.co.co nello sport dilettantistico- Elenco ufficiale


Ordine Informa

Con il correttivo-bis sono diversi gli interventi di restyling con particolare riferimento al trattamento giuridico e fiscale del lavoratore sportivo. Sono stati introdotti chiarimenti sui rapporti di lavoro sportivo e di collaborazioni amministrativo-gestionali. Viene chiarito che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi sono esclusi da INAIL, mentre per i collaboratori amministrativo gestionali viene espressamente introdotta la possibilità di applicare le medesime aliquote previdenziali previste per i lavoratori sportivi. In merito alle mansioni che consentono di ricondurre le prestazioni del tesserato, effettuate verso corrispettivo nell’ambito del lavoro sportivo, si prevede che l’elenco di dette mansioni debbano essere approvate dal ministero dello Sport sentito il Ministero del Lavoro e pubblicate annualmente sul sito del dipartimento dello Sport. Tale previsione consente di pervenire a un inquadramento omogeneo delle mansioni ed evita rischi nella corretta qualificazione del rapporto di lavoro. Circa l’inquadramento giuslavoristico, il legislatore non si orienta verso un’unica soluzione ma ne propone tre: a seconda delle modalità di svolgimento i rapporti di lavoro possono infatti qualificarsi come lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della Co.co.co. È proprio verso quest’ultima che si esprime un orientamento agevolativo da parte del legislatore, tenuto conto anche delle peculiari modalità attraverso le quali si esercitano nella maggioranza dei casi le collaborazioni sportive. Si pensi, infatti, alla esenzione INAIL e a quella prevista ai fini Irap, che scatta per i compensi dei Co.co.co. sportivi inferiori agli 85mila euro annui . Tra le novità del correttivo è stato previsto un nuovo contributo per gli enti sportivi con ricavi non superiori a 100mila euro, commisurato ai contributi previdenziali versati per i compensi delle Co.co.co. nei mesi da luglio a novembre 2023. Se, da un lato, la collaborazione coordinata e continuativa diventa quindi la principale alternativa valida per chi opera nello sport, dall’altro, non può non precisarsi come tale inquadramento non possa trovare spazio in via indifferenziata per qualsiasi tipologia di rapporto. In questo senso i due indici presuntivi – limite orario settimanale di 24 ore e coordinamento delle prestazioni sportive con i regolamenti – non costituiscono un “salvacondotto” da eventuali riqualificazioni giuslavoristiche. Un’altra chance da valutare è, poi, senz’altro rappresentata dalla possibilità per tutti gli enti sportivi di avvalersi dei prestatori di lavoro occasionale (i cosiddetti Contratti PreSto). Resta infine da chiarire se per lavoro autonomo possa intendersi anche quello svolto in modo occasionale in base all’articolo 2222 del Codice civile da soggetti che non svolgono quel tipo di attività sportiva come professione abituale per la quale è richiesta l’apertura della partita Iva. La possibilità di ricondurre nell’ambito del lavoro autonomo sportivo anche quello occasionale consentirebbe di dare risposta a un più ampio ventaglio di opzioni in tema di inquadramento lavoro sportivo dilettantistico “atipico” per prestazioni oggettivamente occasionali e di valore esiguo che caratterizzano il settore. Sarebbe opportuno un chiarimento, anche mediante un documento di prassi, in quanto la possibilità di ricondurre alcune prestazioni nell’ambito del lavoro autonomo occasionale consentirebbe agli enti sportivi di usufruire di una significativa semplificazione degli adempimenti richiesti.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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