Skip to main content

Chiarimento dell’INL per gli Studenti stranieri che lavorano


Ordine Informa

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 1074/2022, d’intesa con il Ministero del Lavoro, precisa che lo straniero ammesso in Italia per motivo di studio non può lavorare a tempo pieno, ma solo a part-time per un massimo di 20 ore settimanali e per non oltre 1.040 ore annue (cioè 20 ore per le 52 settimane che compongono un anno).

L’ispettorato, difatti, risponde ad un quesito e spiega che, la disciplina contenuta nell’art. 14, comma 4 del DPR n. 394/1999 , nel fissare la facoltà di svolgimento di un’attività lavorativa, entro i limiti di 20 ore settimanali e complessive 1.040 annuali da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, ha la sua ratio nel consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, ferma restando che l’assoluta prevalenza dell’attività didattica/formativa (che è la ragione d’ingresso e di permanenza in Italia) rispetto a quella lavorativa. Per tale motivo è consentito soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time con i limiti temporali definiti, settimanale e annuale, da rispettare entrambi.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X