Skip to main content

Centri per l’impiego, un intreccio di norme poco coordinate tra loro


Ordine Informa

Con la legge di Stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) e con il decreto-legge mille proroghe (DL n.192/2014), il Governo ha cercato di porre rimedio alle conseguenze del disallineamento temporale dei tre provvedimenti che cambieranno l’assetto istituzionale e l’organizzazione del mercato del lavoro: il provvedimento Delrio (legge n. 56/2014), la riforma costituzionale del Titolo V (ddl A.C. 2613) e l’esercizio della delega prevista dal Jobs Act (legge n.183/2014) sulla costituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione.
Infatti, la riforma del quadro regolatorio vigente avrebbe richiesto una diversa sequenza della produzione legislativa dei tre suddetti provvedimenti, partendo dalla modifica del Titolo V della Costituzione che ancora affida alla competenza delle Regioni la disciplina dei servizi all’impiego e le politiche attive del lavoro. Invece, a Costituzione vigente, tra le funzioni fondamentali da assegnare ai nuovi enti di area vasta e alle Città metropolitane, il provvedimento Delrio non ha potuto inserire la gestione e l’erogazione dei servizi all’impiego e delle politiche attive ed ha demandato la loro assegnazione ad un’intesa tra Stato e Regioni, che l’11 settembre 2014 ne ha rimandato il loro riordino, in attesa che sia emanato il decreto legislativo del Jobs Act relativo alla costituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione. Nel frattempo, è previsto che le funzioni dei servizi all’impiego continuino ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle città metropolitane, nel rispetto del principio di continuità amministrativa.
In questo articolato quadro, il Governo ha cercato di garantire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, con il comma 429 dell’articolo unico della legge di stabilità, che prevede la possibilità per le Città metropolitane e le Province di finanziare i rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato e di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nella realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali, purché esse continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro, a seguito o in attesa del stesso riordino delle funzioni previste dal provvedimento Delrio. Per il finanziamento di questi rapporti di lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi delle Regioni cofinanziati dall’Unione europea, nei limiti di 60 milioni di euro, attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge-quadro n. 845/1978. In estrema sintesi, la legge di stabilità garantisce il finanziamento della continuità operativa dei Centri Pubblici per l’Impiego, solo per le attività relative alla gestione dei programmi europei, attraverso i relativi fondi strutturali di cui sono titolari le Regioni, senza il loro preventivo consenso.
Per le stesse esigenze di continuità dei servizi erogati, compresi quelli all’impiego non diversamente attribuiti, il comma 6, dell’articolo 1 del decreto-legge mille proroghe prevede la possibilità per le province di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015. In questo caso, a differenza della legge di stabilità, la proroga può essere disposta nel triplice rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale, non essendo previste ulteriori e diverse fonti di finanziamento.
Infine, per assicurare la continuità delle loro attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007- 2013, l’articolo 14 dello stesso decreto-legge mille proroghe prevede che i centri per l’impiego possano prorogare i contratti di affidamenti di servizi per l’impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, fino al 31 dicembre 2015, sempre attraverso i relativi fondi europei di cui sono titolari le Regioni, nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dai regolamenti comunitari.
Pur essendo poco chiara, si ritiene che questa norma si riferisca a quei contratti stipulati dai centri pubblici per l’impiego per l’esecuzione di attività in outsourcing, da parte di enti e società individuate con procedure ad evidenza pubblica e per cui non si sarebbe potuto diversamente prorogare l’erogazione del relativo servizio per mezzo di un nuovo affidamento.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X